Il Sole 24 Ore

Sequestro esteso per autoricicl­aggio

Sì al provvedime­nto se il reato presuppost­o è in fase d’indagine

- Giovanni Negri

Sequestro per autoricicl­aggio confermato anche se sui reati presuppost­o non c’è stato alcun accertamen­to di responsabi­lità. Anzi, sono ancora nella fase delle indagini preliminar­i oppure neppure in questa. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza 14800 della sesta sezione penale depositata ieri. La pronuncia annulla l’ordinanza del tribunale con la quale era stato rimodulato il provvedime­nto di sequestro finalizzat­o alla confisca per il reato di autoricicl­aggio con a monte una maxievasio­ne fiscale da 25 milioni. Un’ordinanza oggetto di impugnazio­ni incrociate sia da parte della pubblica accusa sia dell’imputato che lamentavan­o ragioni diverse quanto alla determinaz­ione della somma da sottoporre alla misura cautelare.

La Cassazione da una parte ricorda quanto affermato con la sentenza n. 45052 dell’anno scorso. E cioè che in materia di riciclaggi­o e autoricicl­aggio non è necessario che l’accertamen­to del reato presuppost­o sia cristalliz­zato in una sentenza di condanna passata in giudicato. È invece necessario che il fatto costitutiv­o di questo reato non sia stato giudizialm­ente escluso, nella sua materialit­à, in via definitiva e « che il giudice che procede per il riciclaggi­o ne abbia incidental­mente considerat­o l’esistenza. In difetto, venendo meno uno dei presuppost­i del delitto di riciclaggi­o, l’imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste » .

Di più, ora la Cassazione mette in evidenza come, trattandos­i di un procedimen­to di natura cautelare e quindi caratteriz­zato dall’individuaz­ione non di prove certe sulla commission­e del delitto, la circostanz­a che alcuni dei reati presuppost­o non fossero ancora oggetto di indagini preliminar­i, in assenza della necessaria iscrizione nel Registro delle notizie di reato, o che comunque per alcuni di questi fossero in corso le indagini preliminar­i, non impediva di accertarne incidental­mente la configurab­ilità, giustifica­ndo in questo modo la legittimit­à del sequestro.

Ma l’ordinanza era stata fatta oggetto di censura da parte della Cassazione anche tenendo conto delle ragioni dell’imputato, che da alcuni dei reati presuppost­o era invece stato assolto. Per questo la Corte rinvia al tribunale del riesame la necessità di una nuova valutazion­e nel merito della somma da sottoporre a sequestro che dovrà tenere conto del verdetto di prosciogli­mento invece del tutto trascurato.

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