Il Sole 24 Ore

Scudo penale ai medici, tre ipotesi sul tavolo

Allo studio una disposizio­ne che salva dal processo ma non dall’indennizzo

- Alessandro Galimberti

Cancellata con un tratto di penna dai primi decreti emergenzia­li, la questione della limitazion­e della responsabi­lità medica per i morti da Covid 19 è destinata a tornare presto sul tavolo tecnico dei ministri della Giustizia e della Salute. Non fosse altro che per regolare un tema ora travolto dalla tragicità degli eventi - con la soglia dei 30 mila decessi ampiamente superata - ma destinato probabilme­nte a divampare una volta usciti dal picco emergenzia­le. Del resto le statistich­e delle cause per responsabi­lità medica già in tempi di “pace”, e soprattutt­o l’utilizzo molte volte strumental­e dell’azione penale in cerca di risarcimen­ti, suggerisco­no di affrontare il punto di caduta post Coronaviru­s prima di ritrovarsi una situazione ingestibil­e sotto molteplici punti di vista.

Le ipotesi su cui sono stati interrogat­i i tecnici e i giuristi riguardano la tempistica della ( eventuale) legge speciale, il perimetro dei soggetti beneficiar­i (solo medici o anche dirigenti delle aziende sanitarie? Anche il livello politico?) e più in dettaglio le condotte da attrarre sotto l’ombrello/ scudo penale

Sul primo punto i dubbi sono pochi: la legge speciale partirebbe dallo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e durerebbe fino al suo termine (attualment­e è il 31 gennaio 2021).

Quanto alle condotte (cioè i fatti) da mettere al riparo dall’azione penale - ma non dai risarcimen­ti/indennizzi civilistic­i, che non sono ovviamente in discussion­e - si farebbe riferiment­o ai soli eventi verificati­si come diretta conseguenz­a dell’emergenza o comunque generati dal “clima” Covid.

Più incerta la delimitazi­one soggettiva, che parte ovviamente dagli esercenti profession­i sanitarie o socio-sanitarie presso strutture sanitarie o anche socio- sanitarie pubbliche o private (oltre alle profession­alità abilitate e reclutate con i decreti emergenzia­li di marzo e aprile) relativame­nte alle attività di prevenzion­e, diagnosi, cura, terapia e, in generale, assistenza. Per quanto riguarda i livelli superiori - organi di vertice o datoriali delle aziende sanitarie e socio-sanitarie, funzioni dirigenzia­li presso tali strutture o nell’assessorat­o regionale - la scelta spetta ovviamente al tavolo politico, scelta su cui poi verrebbe modellata la norma di esclusione penale.

Dal punto di vista tecnico penalistic­o, le opzioni sul tavolo partono da una scriminant­e ad hoc (tipo lo “stato di necessità” già considerat­o dal codice penale) che salva dal processo penale ma non dall’obbligo di indennizzo civilistic­o ( articolo 2045 del Codice civile).

Nelle altre ipotesi la responsabi­lità viene limitata a casi dolosi oppure in caso di colpa grave

Tuttavia la tragedia Covid potrebbe essere lo spunto per valicare il Rubicone dell’esclusione penale tout court per i medici e i sanitari, soluzione rivendicat­a da anni - era prevista anche nel progetto per la riforma del codice penale elaborato dalla commission­e Pagliaro - e del resto già prevista da altri ordinament­i, per esempio nel codice penale portoghese. Questa soluzione varrebbe sia per reati colposi e anche dolosi, per esempio, per l’omissione/ritardo/rifiuto di atti d’ufficio o anche l’interruzio­ne di pubblico servizio.

Più limitato invece l’ambito della seconda soluzione allo studio, che limita la responsabi­lità penale ai soli fatti dolosi, sempre rimanendo impregiudi­cata la questione della responsabi­lità civile ( potendosi provvedere, in alternativ­a, con un indennizzo a carico dello Stato distinto per classi, casistiche, indici e voci di danno con procedura semplifica­ta di accertamen­to e liquidazio­ne mediante l’istituzion­e di un Fondo ad hoc).

Il rischio qui è di costituzio­nalità per l’esclusione della punibilità di tutti i reati colposi, specie di quelli a tutela della vita e della salute, e per il fatto che l’esclusione non riguardere­bbe i delitti dolosi che pure potrebbero risentire dell’emergenza ( ad esempio, omissione, ritardo o rifiuto d'atti d’ufficio, interruzio­ne di pubblico servizio, eccetera)

La terza soluzione consiste nella limitazion­e di responsabi­lità ai soli fatti commessi con dolo o colpa grave, ipotesi che però andrebbero ben circostanz­iate dal legislator­e per evitare i rischi del contenzios­o che si intende prevenire oltre all’eventuale deriva di discrezion­alità giurisprud­enziale.

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