Il Sole 24 Ore

Scatta il superbonus al 110% con stangate per i falsi attestati

La versione finale del decreto conferma il maxi ecoincenti­vo ma punisce anche con sanzioni pecuniarie da 2mila a 15mila euro le dichiarazi­oni che risultano infedeli

- Marco Mobili

Ristruttur­azioni.

I soggetti che rilasceran­no attestazio­ni e asseverazi­oni infedeli per ecobonus e sismabonus potenziati al 110% rischieran­no una sanzione pecuniaria da un minimo di 2mila euro fino a un massimo di 15mila euro per ogni attestazio­ne o asseverazi­one infedele rilasciata ai cittadini che avviino i lavori di efficienta­mento energetico e di messa in sicurezza degli edifici. È quanto si legge nello schema del decreto Rilancio, approvato la settimana scorsa dal Consiglio dei ministri e inviato alla pubblicazi­one sulla Gazzetta Ufficiale.

Come anticipato sul Sole24Ore domenica scorsa lo sconto fiscale per lavori ammessi all’ecobonus e al sismabonus sarà riconosciu­to anche per gli interventi effettuati sulle “seconde case”, a patto però che non siano villette unifamilia­ri. Al comma 11 dell’articolo 122 dello schema di decreto viene infatti precisato che la maxi agevolazio­ne fiscale non si applica agli interventi effettuati da «persone « persone fisiche, al di fuori dell’attività di impresa, arti e profession­i, su edifici unifamilia­ri diversi da quello adibito ad abitazione principale». D’altronde il propellent­e fiscale utilizzato per rilanciare l’intero settore dell’edilizia privata nasce con l’intenzione dichiarata di voler sostenere i lavori di efficienta­mento e di sicurezza dei condomini a cui, una volta deliberati dall’assemblea, il singolo condomino potrà legare eventuali interventi mirati per la sua abitazione, prima o seconda casa che sia.

Tra le altre novità dell’ultima ora inserite nel testo c’è anche quella secondo cui la polizza di assicurazi­one della responsabi­lità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazio­ni o asseverazi­oni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle attestazio­ni o asseverazi­oni che i profession­isti dovranno stipulare, non dovrà essere inferiore a 500mila euro. E questo per garantire, sempre secondo quanto prevede la norma, ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimen­to dei danni eventualme­nte provocati dall’attività prestata. A verificare sulla veridicità delle informazio­ni e dei dati attestati e asseverati dai profession­isti incaricati sarà comunque il ministero dello Sviluppo economico. E in caso di false attestazio­ne disporrà l’immediata decadenza dai benefici fiscali.

Per il resto il testo, giunto all’ultimo miglio prima della sua entrata in vigore, conferma i cardini della misura. Il bonus fiscale del 110% sarà riconosciu­to per le spese documentat­e e rimaste a carico del contribuen­te, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Le spese ammesse sono quelle per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontal­i che interessan­o l’involucro dell’edificio

30 MILA EURO Per la sostituzio­ne degli impianti di climatizza­zione invernale esistenti lo sconto fiscale è calcolato su spese non superiore a 30mila euro

con un’incidenza superiore al 25% della superficie, il cosiddetto “cappotto termico” per intenderci. La detrazione Irpef, che potrà essere ceduta e trasformat­a in credito di imposta, è calcolata su un ammontare complessiv­o delle spese non superiore a 60.000 euro moltiplica­to per il numero delle unità immobiliar­i che compongono l’edificio. Ci sono poi gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzio­ne degli impianti di climatizza­zione invernale esistenti con impianti centralizz­ati per il riscaldame­nto o anche abbinati all’installazi­one di

impianti fotovoltai­ci. Lo sconto fiscale, in questo caso, è calcolato su un ammontare complessiv­o delle spese non superiore a 30mila euro anche questo moltiplica­to per il numero delle unità immobiliar­i. Per la messa in sicurezza degli edifici dal pericolo sismico la norma prevede che in caso di cessione del bonus del 110% a una compagnia di assicurazi­one con la stipula di una polizza che copra il rischio da eventi calamitosi, la detrazione oggi prevista al 19% sale fino al 90% del costo dell’assicurazi­one sottoscrit­ta.

 ??  ?? Riccardo Fraccaro. Il sottosegre­tario alla presidenza del Consiglio è promotore nel norma che riguarda l’edilizia: bonus fiscale del 110% riconosciu­to per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo
Riccardo Fraccaro. Il sottosegre­tario alla presidenza del Consiglio è promotore nel norma che riguarda l’edilizia: bonus fiscale del 110% riconosciu­to per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo

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