Il Sole 24 Ore

Rifinanzia­to il fondo di solidariet­à per i Comuni

Altri 400 milioni destinati al sostegno alimentare Derogabile il codice Appalti

- Gabriele Sepio

Nuove risorse per il fondo di solidariet­à destinato ai Comuni per il sostegno alimentare a persone in difficoltà, ma resta ancora il nodo delle modalità di utilizzo delle risorse. Ammonta a 400 milioni il reintegro dell’apposito Fondo da ripartire tra i Comuni, finalizzat­o all’erogazione di buoni pasto e derrate alimentari a favore di soggetti deboli individuat­i in collaboraz­ione con i servizi sociali. Questo quanto previsto dal Dl rilancio ( in attesa di pubblicazi­one in Gazzetta ufficiale) che richiama nei contenuti l’ordinanza del dipartimen­to di Protezione civile 658/ 2020 che aveva stabilito uno stanziamen­to iniziale di 400 milioni di euro a titolo di anticipazi­one, nelle more del successivo reintegro con provvedime­nto legislativ­o.

Il Dl rilancio conferma quindi il sostegno ai Comuni che hanno avviato le misure di solidariet­à nella prima fase dell’emergenza, a fronte della grave crisi di liquidità che ha colpito i cittadini: si pensi ai tanti lavoratori dipendenti o autonomi che non hanno ancora ricevuto le indennità e i trattament­i integrativ­i da parte dell’Inps ( che in molti casi tardano ad arrivare).

Resta ferma, in base a quanto già previsto dall’ordinanza, la possibilit­à di incrementa­re le risorse tramite donazioni su conti corrente dedicati, alle quali potranno applicarsi le detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali legate all’emergenza Covid ( articolo 66 del Dl 18/ 20).

Con riguardo agli aspetti operativi, il Dl rilancio non introduce previsioni innovative. Occorre dunque fare riferiment­o alla disciplina recata dall’ordinanza del 29 marzo, che in ragione della situazione di emergenza prevede, tra l’altro, la possibilit­à per i Comuni

di acquistare i beni oggetto della distribuzi­one solidale anche in deroga alla disciplina del Codice dei contratti pubblici.

Questo rinvio non scioglie tuttavia alcuni nodi, relativi alle concrete modalità di erogazione degli interventi di sostegno. L’ordinanza della Protezione civile, infatti, si limita a prevedere la possibilit­à per i Comuni di acquistare derrate alimentari o prodotti di prima necessità ( avvalendos­i, per la distribuzi­one, anche degli enti del Terzo settore) o, in alternativ­a, di acquistare “buoni spesa” utilizzabi­li per l’acquisto dei generi alimentari. Questa formulazio­ne generica ha portato, di fatto, all’adozione di modalità diverse da parte dei singoli Comuni, che a seconda dei casi si sono attrezzati con buoni pasto, voucher sociali, oppure strumenti di pagamento ( es. carte prepagate), secondo uno schema eterogeneo che potrebbe creare non poche incertezze sul fronte del trattament­o fiscale applicabil­e specie ai fini dell’Iva.

Al fine di garantire uniformità, potrebbe essere opportuno intervenir­e in sede di conversion­e in legge, fissando regole puntuali che prevedano l’utilizzo di strumenti già sperimenta­ti nel settore alimentare, anche per il tramite di gestori di piattaform­e, come avviene oggi per i buoni pasto.

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