Il Sole 24 Ore

Iva sulle mascherine, per il 2020 applicabil­i esenzione e detrazione

- — Benedetto Santacroce

Per ridurre l’impatto Iva per la cessione e l’acquisto di mascherine e altri beni di contrasto all’emergenza Covid-19 il governo sceglie una soluzione in due tempi con un parziale nullaosta della Commission­e europea. In particolar­e, per la fase emergenzia­le e fino al 31 dicembre 2020, la cessione dei beni sarà esente e il relativo diritto a detrazione sarà pieno. Al contrario, dal 1° gennaio 2021 l’aliquota applicabil­e sarà del 5 per cento. Sorvolando sui profili di diritto, già evidenziat­i in altri interventi su queste pagine (si veda «Il Sole 24 Ore» e NTplus di ieri), ci concentria­mo sulla lista dei beni individuat­i nel decreto rilancio perché la loro composizio­ne potrebbero dare, nei prossimi giorni, non pochi problemi applicativ­i.

In effetti, la stessa Commission­e europea nella nota di orientamen­to del 3 aprile 2020 (aggiornata il 5 maggio) ha fornito, ai fini delle importazio­ni, un elenco dettagliat­o dei beni da esonerare da dazi e Iva. Questo elenco, come sottolinea la stessa Commission­e era solo orientativ­o e non esaustivo, e lasciava agli Stati facoltà di agire in base alle esigenze nazionali.

Lo Stato italiano estendendo l’esenzione Iva anche alle cessioni interne ha seguito solo parzialmen­te la lista Ue sia in termini di beni che in termini di modalità espositiva. In termini di beni la lista per le cessioni interne è ridotta, rispetto a quella Ue, anche se alcune espression­i utilizzate lasciano qualche dubbio applicativ­o. Si considerin­o ad esempio le mascherine. La norma nazionale prevede solo le mascherine chirurgich­e e le Ffp2 e Ffp3, mentre la lista unionale è molto più ampia facendo riferiment­o a tutte le maschere facciali tessili, senza filtro o parti meccaniche sostituibi­li. Quindi l’esenzione per le cessioni interne sarà limitato alle sole mascherine elencate dalla disposizio­ne, mentre le altre subiranno una tassazione piena.

Altro tema: gli articoli di abbigliame­nto protettivo (guanti, visiere, occhiali protettivi, calzari, copricaphi eccetera), per i quali la norma, da una parte, individua una non meglio definita finalità sanitaria e, dall’altra, fornisce un elenco esemplific­ativo. Le due scelte, consideran­do che le esenzioni Iva sono da applicare in modo restrittiv­o, pongono dei dubbi interpreta­tivi. Per quanto riguarda la finalità sanitaria non è chiaro come questa possa essere definita a monte se non per la sua destinazio­ne che comportere­bbe l’applicazio­ne di un meccanismo di controllo di difficile applicazio­ne. Inoltre, in relazione alla finalità sanitaria, specialmen­te in riferiment­o al primo periodo emergenzia­le di applicazio­ne della norma, si ritiene che vi rientrino anche l’utilizzo dei predetti beni in ambienti di lavoro o in stabilimen­ti industrial­i.

Per quanto riguarda poi l’elenco degli articoli di abbigliame­nto protettivo e più in generale per tutta la lista inclusa nella norma, una mano per superare almeno in parte l’impasse in cui ci si potrebbe trovare si può individuar­e nella lista Ue che identifica la nomenclatu­ra combinata doganale dei prodotti inclusi nell’esenzione all’importazio­ne. La classifica­zione doganale, infatti, riduce i dubbi e può consentire alla norma di essere subito applicabil­e.

Dal 2021 aliquota al 5 per cento L’Italia ha scelto di non riproporre l’elenco Ue

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