Il Sole 24 Ore

Contributi, sospese anche le rate

La nota Inps arriva sul filo di lana per i contributi di aprile

- Barbara Massara

Con la circolare 59/2020 del 16 maggio, l’Inps completa a tempo quasi scaduto rispetto ai contributi di aprile il quadro delle istruzioni per fruire della sospension­e dei versamenti contributi­vi in scadenza tra il 1° aprile e il 31 maggio. La disciplina è contenuta nell’articolo 18 del decreto legge 23/2020. 23/ 2020.

Le istruzioni, sebbene in forma più sintetica, erano state anticipate con il messaggio 1754/ 2020 del 24 aprile, in cui l’istituto si era limitato a comunicare i codici di conguaglio da esporre tra le partite a credito della denuncia aziendale

Nell’ultimo provvedime­nto viene precisato che la sospension­e di aprile e maggio 2020, condiziona­ta alla sussistenz­a del calo minimo di fatturato di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispond­enti mesi del 2019 (almeno il 33%, elevato al 50% per le aziende con più di 50 milioni di euro di fatturato), è applicabil­e in modo disgiunto, e cioè anche solo per un mese (aprile o maggio). La condizione del calo di fatturato non opera invece per le aziende che abbiano iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019.

La sospension­e, precisa Inps, non rappresent­a un aiuto di Stato in base alla normativa europea in quanto intervento di tipo generalizz­ato rivolto a tutti contribuen­ti con sede in Italia. Inoltre non riguarda solo i contributi in scadenza nei mesi di aprile e maggio, compresa la prima rata dei contributi fissi degli artigiani e commercian­ti (e dei soci lavoratori di società) , ma anche i versamenti di piani di rateazione, di note di rettifica e di atti di recupero di accertamen­ti amministra­tivi scadenti entro il 31 maggio prossimo.

Per le aziende agricole che si avvalgono della sospension­e dall’ 8 al 31 marzo, nella circolare 59/ 2020 viene precisato che queste dovranno presentare un’apposita domanda online, che sarà resa disponibil­e nei servizi telematici dell’istituto.

Dal punto di vista operativo viene confermato che il codice di autorizzaz­ione 7G sarà attribuito ai datori di lavoro solo a valle dell’istruttori­a effettuata con l’indispensa­bile collaboraz­ione dell’amministra­zione finanziari­a.

Sono altresì confermati i codici di sospension­e già indicati nel messaggio 1754/ 2020 sia per i datori di lavoro privati ( N970 per le aziende con fatturato fino a 50 milioni, N971 per quelle con fatturato over 50 milioni e N972 per le aziende costituite dopo il 31 marzo 2019) che per i committent­i ( 28, 29, 30 da esporre nell’elemento < CodCalamit­à>).

Per le aziende private con dipendenti iscritti alla gestione pubblica la sospension­e deve essere esposta nei corrispond­enti campi del flusso ListaPosPA, distinti per singola gestione pensionist­ica e/ o previdenzi­ale, nonché con il codice N970 per le contribuzi­oni minori da esporre nella denuncia aziendale.

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