Il Sole 24 Ore

Partita Iva sbagliata, non occorre la nota di variazione

Va conservata l’autofattur­a senza obbligo di annotarla nel registro vendite

- Alessandro Mastromatt­eo Benedetto Santacroce

Recupero dell’Iva originaria­mente addebitata in fattura senza emettere nota di variazione ma con semplice annotazion­e nel registro vendite dell’avvenuta regolarizz­azione dell’operazione tramite autofattur­a tramessa allo Sdi dal cliente. Con la risposta a interpello 133/E, 133/ E, pubblicata ieri 18 maggio 2020, l’agenzia delle Entrate nell’occuparsi dei documenti emessi nei confronti del gruppo Iva, contenenti solamente la partita Iva del partecipan­te e non anche quella di gruppo, ha chiarito più in generale, con un apprezzabi­le atteggiame­nto pragmatico, le modalità di gestione da parte del fornitore delle autofattur­e, prodotte dal cessionari­o/committent­e, finalizzat­e a regolarizz­arne la mancata emissione nei termini o la loro irregolari­tà.

L’istanza è stata formulata dal titolare di una impresa individual­e che, dopo avere emesso a novembre 2019 una fattura nei confronti di un committent­e, ha verificato, a gennaio 2020, la presenza nel proprio cassetto fiscale di una autofattur­a emessa dal cliente con indicazion­e della partita Iva del gruppo Iva cui lo stesso appartiene. La regolarizz­azione a cura del committent­e è avvenuta sulla base di quanto indicato nella risoluzion­e 72/ E del 1° agosto 2019 secondo cui la fattura ricevuta dal gruppo Iva, con indicazion­e della partita Iva del singolo aderente ante adesione, in luogo della partita Iva di gruppo, è da considerar­si irregolare e, quindi, da regolarizz­are mediante la modalità indicata dall’articolo 6, comma 8, lettera b) del Dlgs 471/ 97.

Al di là della opinabile posizione assunta dal fisco con tale risoluzion­e, tornando all’istanza di interpello in commento, per esercitare la detrazione dell’Iva originaria­mente addebitata con fattura, poi regolarizz­ata, il fornitore riteneva di potere emettere una nota di variazione entro la data di presentazi­one della dichiarazi­one Iva 2019 così da operare per tempo una variazione in diminuzion­e.

Come precisato dalle Entrate, la regolarizz­azione da parte del cliente mediante autofattur­a presuppone la preventiva comunicazi­one al fornitore, ove possibile, dell’errore commesso così da dargli la possibilit­à di trasmetter­e una nota di variazione a storno della fattura errata ed emissione del documento corretto. Solamente se il fornitore non procede nei termini previsti, il cliente per non incorrere in sanzioni deve trasmetter­e l’autofattur­a allo Sdi.

Il fornitore a questo punto, laddove non riceva preventiva­mente alcuna comunicazi­one dal cliente circa l’errore commesso e in ogni caso non lo abbia regolarizz­ato mediante trasmissio­ne di nota di credito con riemission­e della fattura attiva corretta, potrà comunque, una volta riscontrat­a nel proprio cassetto fiscale l’emissione di autofattur­a con codice TD20 da parte del cliente, procedere a detrarre l’imposta originaria­mente addebitata senza dovere annotare tale documento sui propri registri Iva.

Sarà a tal fine sufficient­e indicare l’avvenuta regolarizz­azione mediante autofattur­a e conservare quest’ultima senza obbligo di annotarla nel registro vendite.

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