Partita Iva sbagliata, non occorre la nota di variazione
Va conservata l’autofattura senza obbligo di annotarla nel registro vendite
Recupero dell’Iva originariamente addebitata in fattura senza emettere nota di variazione ma con semplice annotazione nel registro vendite dell’avvenuta regolarizzazione dell’operazione tramite autofattura tramessa allo Sdi dal cliente. Con la risposta a interpello 133/E, 133/ E, pubblicata ieri 18 maggio 2020, l’agenzia delle Entrate nell’occuparsi dei documenti emessi nei confronti del gruppo Iva, contenenti solamente la partita Iva del partecipante e non anche quella di gruppo, ha chiarito più in generale, con un apprezzabile atteggiamento pragmatico, le modalità di gestione da parte del fornitore delle autofatture, prodotte dal cessionario/committente, finalizzate a regolarizzarne la mancata emissione nei termini o la loro irregolarità.
L’istanza è stata formulata dal titolare di una impresa individuale che, dopo avere emesso a novembre 2019 una fattura nei confronti di un committente, ha verificato, a gennaio 2020, la presenza nel proprio cassetto fiscale di una autofattura emessa dal cliente con indicazione della partita Iva del gruppo Iva cui lo stesso appartiene. La regolarizzazione a cura del committente è avvenuta sulla base di quanto indicato nella risoluzione 72/ E del 1° agosto 2019 secondo cui la fattura ricevuta dal gruppo Iva, con indicazione della partita Iva del singolo aderente ante adesione, in luogo della partita Iva di gruppo, è da considerarsi irregolare e, quindi, da regolarizzare mediante la modalità indicata dall’articolo 6, comma 8, lettera b) del Dlgs 471/ 97.
Al di là della opinabile posizione assunta dal fisco con tale risoluzione, tornando all’istanza di interpello in commento, per esercitare la detrazione dell’Iva originariamente addebitata con fattura, poi regolarizzata, il fornitore riteneva di potere emettere una nota di variazione entro la data di presentazione della dichiarazione Iva 2019 così da operare per tempo una variazione in diminuzione.
Come precisato dalle Entrate, la regolarizzazione da parte del cliente mediante autofattura presuppone la preventiva comunicazione al fornitore, ove possibile, dell’errore commesso così da dargli la possibilità di trasmettere una nota di variazione a storno della fattura errata ed emissione del documento corretto. Solamente se il fornitore non procede nei termini previsti, il cliente per non incorrere in sanzioni deve trasmettere l’autofattura allo Sdi.
Il fornitore a questo punto, laddove non riceva preventivamente alcuna comunicazione dal cliente circa l’errore commesso e in ogni caso non lo abbia regolarizzato mediante trasmissione di nota di credito con riemissione della fattura attiva corretta, potrà comunque, una volta riscontrata nel proprio cassetto fiscale l’emissione di autofattura con codice TD20 da parte del cliente, procedere a detrarre l’imposta originariamente addebitata senza dovere annotare tale documento sui propri registri Iva.
Sarà a tal fine sufficiente indicare l’avvenuta regolarizzazione mediante autofattura e conservare quest’ultima senza obbligo di annotarla nel registro vendite.