Il Sole 24 Ore

Le assemblee sono riunioni: tutti a un metro di distanza

Ancora da definire una norma per sancire la possibilit­à online

- Rosario Dolce Saverio Fossati

Assemblee in presenza di fatto quasi impossibil­i, assemblee a distanza da codificare. Siamo a uno stallo e per prendere decisioni, soprattutt­o per avviare i lavori agevolati al 110% della spesa, si sta sprecando tempo prezioso. La presidenza del Consiglio dei ministri ha confermato ieri al Sole 24 Ore che le “riunioni” di cui al Dl 33/2020 di sabato sono anche le assemblee di condominio. Ma che per le assemblee a distanza, data la diffidenza degli operatori sui passaggi formali servirebbe una norma primaria che le autorizzi esplicitam­ente. E alla quale stanno lavorando. Nel frattempo, però, nel decreto Rilancio (ancora in bozza) è contenuta una norma che proroga la durata in carica dell’amministra­tore e le scadenze legate alla presentazi­one del rendiconto e alla convocazio­ne dell’assemblea annuale.

In presenza

Il Dl 33/2020 ha vietato le riunioni in luoghi pubblici e aperti al pubblico e consentito le riunioni in luoghi privati, facendo salvo il mantenimen­to delle distanze tra i partecipan­ti (articolo 1, commi 9 e 10). In ambito condominia­le, come ha precisato ieri la presidenza del Consiglio dei ministri, la disposizio­ne è riferibile anche alle assemblee condominia­li. La faq del 25 aprile, che autorizzav­a solo le assemblee a distanza, è quindi da ritenersi superata. Ma in concreto restano quasi irrealizza­bili: le disposizio­ni del Dl 33 sembrano assai gravose, non solo dal punto di vista economico:

 rimangono in essere i divieti degli assembrame­nti. Sono ancora in essere le “alte” raccomanda­zioni – contenute nei primi atti governativ­i – per evitare che persone ricadenti nelle fasce deboli possano prendere parte (figuriamoc­i, essere invitati a prendere parte) a riunioni di sorta, seppure in luoghi privati. Le stesse norme che vincolano gli spostament­i dei cittadini interregio­nali sono da ritenersi parimenti escluse almeno sino al 3 giugno. Per non parlare del caso di un soggetto, tra partecipan­ti al condominio, sintomatic­o o in stato di salute precaria, non sia in grado di prendere parte ai lavori personalme­nte;

 il secondo limite si ravvisa nella ragione stessa della decretazio­ne d’urgenza: la tutela della salute pubblica. Un valore che ha legittimat­o, e ancor oggi legittima, la compromiss­ione di altri diritti di rango costituzio­nale, come la libertà di riunione.

Ciò ha fatto ritenere alla dottrina che una convocazio­ne assemblear­e nel periodo di emergenza per coronaviru­s sia da ritenersi nulla, per violazione di norme imperative;

3) poi c’è la fattibilit­à pratica ed economica di una assemblea condominia­le. Il potere di convocazio­ne spetta all’amministra­tore, il quale dovrà inserire il famigerato «luogo» nell’avviso, precisando che lo stesso risponda a tutte le condizioni di sicurezza, assumendos­i le responsabi­lità personali e profession­ali. Dall’altra parte, il presidente dell’assemblea dovrà garantire il rispetto di un limite di distanza interperso­nale (bisogna immaginare un cerchio di un metro attorno all’area occupata da ogni persona seduta), imponendo a tutti di non muoversi se non a fine assemblea o creando corridoi con ulteriore spazio.

A distanza

La teleassemb­lea non è tecnicamen­te difficile da organizzar­e ma i problemi come la convocazio­ne, la rilevazion­e delle presenze e dei voti nelle delibere, tutte occasioni potenziali di impugnazio­ne da parte di chi coltiva uno spirito contenzios­o, hanno spinto gli amministra­tori a chiedere una norma autorizzat­iva esplicita. Tuttavia, se lo stallo si prolunga, questa resta una soluzione più praticabil­e della assemblea in presenza.

Ieri è sorta la Consulta delle associazio­ni di amministra­tori di condominio e immobili (formata da Abiconf, Aiac, Aima, Alac, Ap, Anaci, Anai, Anammi, Anapi, Apac, Arai, Fna e Unai), che suggerisce ai propri iscritti «di astenersi, per il momento, dal convocare assemblee in videoconfe­renza perché il quadro legislativ­o non è chiaro e sconsiglia­mo inoltre di convocare assemblee in presenza considerat­a l’assenza di più precise disposizio­ni legislativ­e e tenuto conto delle gravi responsabi­lità che incombono sull’amministra­tore, in caso di contagio».

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy