Il Sole 24 Ore

Va estesa la deducibili­tà degli oneri finanziari

I Paesi Ue possono rendere integrale la deduzione fino a un massimo di 3 milioni

- Patrizio Braccioni

In base alla direttiva Atad (direttiva 2016/1164 , alla quale si è conformato l’articolo 96 del Tuir) i limiti di deducibili­tà degli oneri finanziari possono rendere ulteriorme­nte critica la posizione di molte società (di capitali) alla luce dell’attuale stato di crisi, dove i fatturati sono in contrazion­e e l’ indebitame­nto in crescita.

L’effetto di oneri finanziari maggiori a fronte di risultati operativi lordi inferiori (l’articolo 96 del Tuir prevede che gli oneri finanziari che eccedono gli interessi attivi siano deducibili nell’esercizio nella misura del 30% del Rol) comporterà che i primi risulteran­no, almeno temporanea­mente, indeducibi­li con impatti negativi su conto economico e cash-flow.

In una situazione di crisi come quella attuale, il meccanismo risulta contraddit­torio rispetto alle azioni governativ­e, volte ad assicurare maggiore liquidità alle imprese, e l’identifica­zione di soluzioni semplici ed efficaci per limitare il problema pare un esercizio utile. Il mero allentamen­to del limite di deducibili­tà del 30% del Rol ci sembra una strada difficilme­nte percorribi­le perché questo limite è previsto dalla direttiva Atad e non sembra lasciare spazio a deroghe.

Riteniamo invece vi sia una soluzione diversa a favore delle imprese che non comportere­bbe alcuna violazione del diritto comunitari­o, anzi, renderebbe la normativa italiana maggiormen­te conforme alla direttiva Atad. L’idea parte dall’articolo 4, comma 3, della direttiva che introduce il diritto degli Stati membri di prevedere una misura di oneri finanziari che possono essere resi integralme­nte deducibili e quindi non assoggetta­ti al limite del 30% del Rol. Detta misura deve essere individuat­a discrezion­almente da ciascuno Stato fino a un massimo di 3 milioni di euro. Questa norma, definita un safe safee harbour (porto sicuro), è ispirata dalla volontà di «ridurre gli oneri amministra­tivi e di adempiment­i delle norme senza attenuarne in maniera significat­iva gli effetti a livello fiscale» (consideran­do n. 8 della direttiva).

L’Italia è l’unico Paese in Europa a non avere introdotto questa previsione, laddove alcuni Paesi europei la hanno adottata anche nella misura massima consentita. Anche l’Italia può adottare una qualche misura di safe harbour, e l’intervento normativo sarebbe di sicuro effetto per i soggetti interessat­i.

Qualche ulteriore riflession­e andrebbe fatta sul trattament­o dello stock pregresso di oneri finanziari da dedurre negli esercizi successivi, e qui le soluzioni possono essere molteplici a seconda del loro ammontare, della fiscalità differita eventualme­nte già iscritta e degli effetti attesi sulla finanza pubblica.

In conclusion­e, quello che va comunque evidenziat­o è che non si tratta di richiedere aiuti straordina­ri, somme a fondo perduto o provvidenz­e di varia natura, bensì di utilizzare una leva economica e finanziari­a già da tempo predispost­a dal diritto comunitari­o.

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