Il Sole 24 Ore

Vale la scadenza naturale per identifica­re gli atti con notifica da prorogare

- — Laura Ambrosi — Antonio Iorio

Proroga di un anno solo per la notifica degli atti con scadenza naturale nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020. A tal fine, non va considerat­a l'ulteriore sospension­e di 85 giorni introdotta nel decreto Cura Italia. È questa la conferma contenuta in un vademecum pubblicato dall'agenzia delle Entrate sul proprio sito.

Le bozze circolate prima della pubblicazi­one in Gazzetta ufficiale del Dl rilancio prevedevan­o che, in deroga a quanto previsto dallo Statuto del contribuen­te, gli atti di accertamen­to, contestazi­one, irrogazion­e sanzioni, recupero crediti imposta, liquidazio­ne e rettifica, «i cui termini di decadenza scadono tra il 9 marzo ed il 31 dicembre 2020, ferme restando le disposizio­ni del comma 1 dell'articolo 67 del DL 18/ 2020 » ossia il decreto Cura Italia, potevano essere emessi entro fine anno ma notificati entro la fine del 2021. Tale decreto ha sospeso dall' 8 marzo al 31 maggio i termini relativi alle attività di liquidazio­ne, controllo, accertamen­to, riscossion­e per gli enti impositori e pertanto si verificava uno slittament­o di 85 giorni anche dei termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi (circolari 11 e 8 del 2020).

In concreto quindi, per esemplific­are, la decadenza per ciò che scadeva naturalmen­te al 31 dicembre 2020, sarebbe stata il 26 marzo (ossia 85 giorni oltre il 31 dicembre).

Tuttavia, la nuova norma così formulata non avrebbe trovato una utile applicazio­ne, atteso che la maggior parte degli atti, avendo scadenza (in seguito al differimen­to del Cura Italia) oltre il 2020, non avrebbero beneficiat­o dell'anno in più per la notifica.

In sede di pubblicazi­one del Dl 34/2020, l'articolo è stato modificato prevedendo (articolo 157) espressame­nte che per la scadenza dei termini di decadenza degli atti impositivi scadenti tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, senza conto del periodo di sospension­e di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Tali atti sono quindi emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferib­ilità e urgenza. Il legislator­e, quindi, ha specificam­ente escluso dal computo dei termini decadenzia­li la sospension­e di 85 giorni, lasciando invariata la naturale decadenza di ciascun atto.

Nel vademecum dell'Agenzia è stato dissipato qualunque dubbio interpreta­tivo (per la verità venuto meno a seguito della modifica normativa dell'ultim'ora). Si conferma, infatti, che per l'individuaz­ione degli atti differiti occorrerà escludere la sospension­e degli 85 giorni. Nell'elaborato, l'Agenzia chiarisce anche che si procederà con l'invio nel 2021 di comunicazi­oni e con la notifica di atti, elaborati centralmen­te con modalità massive entro fine anno.

Poiché il DL 34/2020 rinvia ad uno o più provvedime­nti del direttore dell'Agenzia per le modalità applicativ­e del differimen­to della decadenza è verosimile che essere rispecchie­ranno quanto ora preannunci­ato nel vademecum.

Non va considerat­a la sospension­e di 85 giorni prevista dal decreto Cura Italia

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