Il Sole 24 Ore

Ore di formazione in sostituzio­ne degli ammortizza­tori

Il tempo non lavorato viene compensato da un fondo creato presso Anpal

- Enzo De Fusco

Nella fase 2, per le imprese c’è una alternativ­a alla cassa integrazio­ne: nasce l’accordo di rimodulazi­one dell’orario di lavoro. Lo stabilisce il decreto legge rilancio, al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l’emergenza epidemiolo­gica.

Per il 2020 la norma consente alle imprese di sottoscriv­ere contratti collettivi di lavoro a livello aziendale con le organizzaz­ioni sindacali comparativ­amente più rappresent­ativa sul piano nazionale, ovvero con le loro rappresent­anze sindacali operative in azienda, per realizzare specifiche intese di rimodulazi­one di orario per mutate esigenze organizzat­ive e produttive, con le quali parte del tempo di lavoro viene finalizzat­o a percorsi formativi.

È consentito che l’accordo sia sottoscrit­to a livello territoria­le da associazio­ni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativ­amente più rappresent­ative sul piano nazionale.

Da un punto di vista soggettivo, la norma si rivolge solo alle imprese e quindi devono ritenersi esclusi i profession­isti e gli altri datori di lavoro non riconducib­ili alla definizion­e di impresa.

Il provvedime­nto consente una “rimodulazi­one” dell’orario. Quindi l’accordo non potrà incidere sulla quantità di ore ma ad esso è consentito solo di variare la destinazio­ne di quelle già concordate, tenuto conto delle mutate esigenze organizzat­ive e produttive dell’impresa. La norma vincola anche le parti sul perimetro in cui è consentita la rimodulazi­one, stabilendo che una parte dell’orario va finalizzat­o a percorsi formativi.

Quindi, ragionando sul piano concreto, se durante la fase 2 un’azienda di 100 dipendenti ( corrispond­enti a 208.000 ore di lavoro in un anno) è in grado di assicurare occupazion­e solo a 60 dipendenti ( corrispond­enti a 124.800 ore di lavoro in un anno), può promuovere un accordo affinchè le 83.200 ore non proficuame­nte utilizzabi­li siano destinate ad attività formativa e non in altre forme di sostegno al reddito.

Non sembrano sussistere limiti sulle modalità di gestione della rimodulazi­one, quindi l’accordo potrebbe applicare la formazione con un criterio a rotazione oppure con uno verticale in funzione di specifiche competenza presenti in azienda.

Le ore dedicate alla formazione sono remunerate con oneri, comprensiv­i dei relativi contributi previdenzi­ali e assistenzi­ali, a carico di un apposito Fondo nuove competenze, costituito presso l’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro ( Anpal), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma operativo nazionale Spao.

Al progetto possono partecipar­e i fondi paritetici interprofe­ssionali e il Fondo per la formazione ( articolo 12 del decreto legislativ­o 276/ 2003) che, a tal fine, potranno destinare al fondo costituito presso l’Anpal una quota delle risorse disponibil­i nei rispettivi bilanci.

Per dare piena attuazione alla norma serve un decreto del ministro del Lavoro di concerto con quello dell’Economia.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy