Il Sole 24 Ore

La retribuzio­ne indebita si restituisc­e al netto

Importo non più deducibile, al datore di lavoro credito d’imposta del 30 per cento

- Barbara Massara

In caso di ripetizion­e di somme rivelatesi indebite, chi le ha percepite deve restituirl­e al sostituto d’imposta al netto delle ritenute fiscali subite.

Lo dispone l’articolo 150 del decreto legge rilancio, attraverso l’introduzio­ne del comma 2 bis all’articolo 10 del Tuir, norma che, tra gli oneri deducibili, include alla lettera d-bis del comma 1 le somme restituite al soggetto erogatore che hanno subito tassazione in anni precedenti.

Secondo il nuovo comma, gli importi da restituire, laddove siano stati assoggetta­ti a ritenuta alla fonte (al momento dell’erogazione), devono essere conferite dal percettore al netto delle ritenute fiscali, non costituend­o pertanto oneri deducibili.

In aggiunta è previsto che, ai sostituti privati (articolo 23, comma 1, del Dpr 600/1973), e a quelli pubblici (individuat­i dall’articolo 29, comma 3), quali ad esempio Camera dei deputati, Senato, Corte costituzio­nale, che erogano redditi di lavoro dipendente, a fronte delle somme nette ricevute spetta un credito d’imposta pari al 30% degli importi, utilizzabi­le in compensazi­one in F24 senza limiti di valore (cioè oltre il massimo annuale previsto). La nuova disposizio­ne decorre dal 1° gennaio 2020, ma non incide sui rapporti che già sono stati definiti al 19 maggio 2020, per i quali quindi non occorrerà effettuare alcun conguaglio.

Prima della nuova previsione, il recupero delle ritenute subite sulle somme oggetto di restituzio­ne avveniva attraverso il meccanismo dell’onere deducibile, cioè consideran­do tali somme come oneri deducibili che abbattevan­o il reddito dell’anno della restituzio­ne.

Però, poiché l’onere deducibile è fruibile fino a capienza del reddito, la Finanziari­a 2014 modificò la norma, introducen­do la possibilit­à di recuperare la quota incapiente portandola negli anni successivi o chiedendo il rimborso dell’imposta direttamen­te all’amministra­zione finanzia (stabilito in misura forfettari­a pari al 23%).

Questa gestione ha comportato per il sostituto d’imposta l’onere di esporla dettagliat­amente all’interno della certificaz­ione unica del lavoratore che ha restituito le somme.

La nuova gestione introdotta dal Dl rilancio da un lato comporta una semplifica­zione gestionale ( per aziende e lavoratori), dall’altro consente al lavoratore di recuperare subito le imposte subite all’epoca sulle somme oggetto poi di restituzio­ne.

Tale misura ha l’ulteriore vantaggio di essere allineata con quanto di solito dispongono i giudici, che nelle sentenze ordinano la restituzio­ne delle somme nette.

L’unico dubbio è se il credito d’imposta del sostituto d’imposta stabilito in misura forfettari­a pari al 30% delle somme ricevute possa, sebbene in casi limitati, non essere sufficient­e a coprire la tassazione applicata e versata.

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