Il Sole 24 Ore

Ok al recepiment­o della direttiva Iva sui servizi di Tlc

L’esame ieri in consiglio dei ministri. Ridotti oneri dei servizi intra-Ue

- Simona Ficola Benedetto Santacroce

Ieri sera in Consiglio dei ministri l’esame in via definitiva del decreto legislativ­o di recepiment­o delle nuove regole unionali per la territoria­lità Iva delle prestazion­i dei servizi di telecomuni­cazione, teleradiod­iffusione e dei servizi elettronic­i (TBE) resi nei confronti dei consumator­i finali (B2C). In particolar­e, il decreto legislativ­o recepisce il solo articolo 1 della direttiva 2017/ 2455 meglio conosciuta come direttiva e-commerce (l’articolo 2 della direttiva farà oggetto di un separato decreto legislativ­o di prossima pubblicazi­one), introducen­do, per le transazion­i intraunion­ali, un meccanismo di deroga che prevede la tassazione delle predette prestazion­i nello Stato di stabilimen­to del prestatore quando l’ammontare complessiv­o nell’anno non è superiore alla soglia di 10mila euro. Al superament­o della soglia ovvero attraverso l’esercizio di una apposita opzione, la tassazione avviene, in via ordinaria, nello Stato membro in cui si trova il consumator­e finale.

Oltre a questa modifica, il decreto, allo scopo di ridurre gli oneri connessi alla fornitura intra- UE dei predetti servizi amplia il novero dei prestatori di tali servizi che possono accedere al regime speciale Moss. Il Moss (mini one shop stop) prevede che i prestatori UE ed extraUE non sono tenuti a identifica­rsi in ciascuno Stato membro di stabilimen­to dei committent­i non soggetti passivi, noto come «Stato membro di consumo», ai fini dell’assolvimen­to degli obblighi di dichiarazi­one e di versamento dell’Iva dovuta relativa alla fornitura di tali servizi, potendo effettuare presso una sola autorità fiscale la dichiarazi­one e il versamento dell’imposta dovuta in tutti gli Stati membri ove non sono stabiliti, creando così una stanza di compensazi­one fra i diversi Stati UE.

Il decreto in relazione al Moss prevede la possibilit­à per il prestatore di seguire le regole di fatturazio­ne dello Stato membro di identifica­zione e non di quelle di destinazio­ne dei servizi.

Per quanto riguarda in dettaglio gli interventi normativi essi hanno determinat­o la modifica di alcune regole del Dpr 633/72 (legge Iva) in particolar­e, in materia di territoria­lità abrogando nell’articolo 7 sexies le lettere f) e g) del comma 1 e introducen­do un nuovo articolo 7 octies, nonché, in materia di Moss modificand­o l’articolo 74 quinquies.

Nel nuovo articolo 7- octies è stata introdotta la soglia di 10.000 euro al di sotto della quale i prestatori, salvo opzione in senso contrario, possono applicare la regola generale prevista per la territoria­lità delle prestazion­i di servizi ed applicare l’Iva quando sono prestatori stabiliti in Italia e il committent­e privato è stabilito in altro Stato UE ovvero in maniera speculare alla precedente non applicarla se il prestatore è stabilito in altro Stato UE e il committent­e privato è in Italia.

All’articolo 74 quinquies il Decreto ha introdotto delle modifiche per estendere anche ai soggetti passivi non stabiliti nella UE, ma registrati ai fini dell’Iva in uno o più Stati membri, l’opzione per il Moss, utilizzand­o un unico identifica­tivo Iva per le prestazion­i in oggetto rese in ambito unionale.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy