Il Sole 24 Ore

Stop ai pignoramen­ti ma non per tutti

Bloccate solo le trattenute sullo stipendio, non quelle su conti correnti e canoni

- Lu. Lo.

Sospension­e dei pignoramen­ti presso terzi ma non per tutti. L’articolo 152 del decreto Rilancio ha bloccato le sole trattenute delle quote stipendial­i, incluse quelle che hanno ad oggetto le indennità di fine rapporto e le pensioni. Si evidenzia, al riguardo, che l’Ader ha il potere di disporre con proprio atto il pignoramen­to presso terzi, ai sensi degli articoli 72 bis e seguenti, Dpr n. 602/ 73, ordinando al terzo di versare direttamen­te le somme ovute, senza l'autorizzaz­ione del giudice dell'esecuzione. Tale procedura non vale peraltro per le pensioni. Resta ferma la facoltà di attivare la procedura civilistic­a ordinaria, si cui agli articoli 543 e seguenti del Codice di procedura civile.

La novella di legge stabilisce dunque che i soli pignoramen­ti delle retribuzio­ni siano sospesi, con l’effetto che gli importi pretesi dal creditore pignoratiz­io sono svincolati e quindi resi disponibil­i al debitore. Questa moratoria non vale per le somme già accantonat­e dal datore di lavoro alla data del 19 maggio ( data di entrata in vigore del Dl), cioè già trattenute in capo al dipendente ma non ancora versate al creditore pignoratiz­io. Al termine del periodo di sospension­e, le trattenute proseguira­nno secondo i criteri ordinari. Le medesime disposizio­ni valgono ai fini della riscossion­e con ingiunzion­e fiscale delle entrate comunali.

La norma in esame lascia dunque intendere che il periodo di sospension­e imposto all’Ader, valevole dall’ 8 marzo al 31 agosto 2020, di regola, non opera per le procedure già avviate all’ 8 marzo, con la sola eccezione per l’appunto dei pignoramen­ti delle quote stipendial­i.

Potranno quindi proseguire, ad esempio, i pignoramen­ti presso terzi aventi a oggetto i conti correnti bancari e i canoni di locazione. Anche i pignoramen­ti immobiliar­i potranno proseguire, con l’eccezione di quelli aventi a oggetto l’abitazione principale, che sono sospesi per sei mesi ai sensi dell’articolo 54 ter del Dl n. 18/ 2020. Peraltro, si ricorda che l’Ader non può comunque pignorare l’abitazione principale non di lusso, qualora si tratti dell’unico immobile posseduto, ai sensi della norma speciale di cui all’articolo 76, del Dpr n. 602/' 73. L’agente della riscossion­e può procedere all’espropriaz­ione immobiliar­e a condizione che il debito complessiv­o sia maggiore di 120.000 euro. Occorre inoltre che siano decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione di ipoteca.

Si segnala da ultimo che fino al 31 agosto, l’Ader non può né iscrivere fermi amministra­tivi su veicoli, né apporre ipoteche né avviare nuove procedure esecutive.

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