Pochi contrappesi, i timori delle procure sull’autocertificazione
Il rischio è che il beneficio vada anche a imprese con rischio d’infiltrazioni
Resta alta l’attenzione delle procure sull’ auto dichiarazione per l’ accesso ai finanziamenti. Con l’emendamento approvato al decreto liquidità è stata sdoganata una forma di accesso rapida ai finanziamenti con garanzia Sace che punta ad aggirare adempimenti burocratici e a tagliare i tempi di accesso alla liquidità. Il punto è che, a differenza della soluzione messa punto dal ministero della Giustizia, quella approvata è priva di significativi contrappesi penali per corroborare l’ assunzione di responsabilità da parte dell’ imprenditore. Il che non manca di sollevare preoccupazione in procure come quella di Milano che, già settimane fa, avevano messo in guardia dalla possibilità che dell’afflusso di liquidità a condizioni straordinarie possano beneficiare anche imprese a rischio di infiltrazioni dalla criminalità organizzata.
L’emendamento approvato, infatti, a fronte della dichiarazione da parte dell’imprenditore di una serie di dati e informazioni (per esempio, limitazione o interruzione dell’attività da attribuire all’emergenza sanitaria; destinazione dei finanziamenti a pagamento stipendi, investimenti, capitale circolante; assenza di condanne per evasione fiscale nei 5 anni precedenti) e del fatto che il soggetto che eroga il finanziamento, pur tenendo fermi gli obblighi di segnalazione antiriciclaggio, non deve svolgere accertamenti sostanziali, poco è previsto sul fronte dei controlli.
Si devolve infatti a un futuro protocollo tra ministeri dell’Interno, dell’Economia e Sace lo svolgimento delle verifiche richieste dal libro II del Codice Antimafia, la parte che disciplina la documentazione e le informazioni da presentare.
Non moltissimo. Soprattutto se si tiene conto di quanto era stato in un primo momento previsto. Cruciale era stata la previsione di una modifica all’articolo 640 bis del Codice penale, che sanziona la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche con una pena che può andare da un minimo di 2 anni a un massimo di 7. L’obiettivo era di adeguare la fattispecie penale alle diverse forme con cui può avvenire l’acquisizione di benefici di natura economica presso lo Stato, enti pubblici o l’Unione europea da parte di un soggetto privato.
In particolare, si considerava, tenendo conto della garanzia Sace, che il finanziamento può non essere direttamente erogato dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea, ma può essere erogato da soggetti terzi, rispetto ai quali, tuttavia, lo Stato, gli altri enti pubblici o l’Unione europea assumono la posizione di garanti diretti o indiretti attraverso soggetto da questi controllati. La condotta punita poteva così consiste non solo nel fatto di acquisire direttamente dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, con artifizi o raggiri e inducendo in errore il soggetto erogante, ma anche nel fatto di acquisire quei benefici da un soggetto diverso, ma in favore del quale lo Stato, altri enti pubblici o l’Unione europea si pongono come garanti ultimi del finanziamento.
Ma modifiche erano state previste anche per rendere possibile l’applicazione della malversazione ai danni dello Stato e l’indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. Tutte previsioni ora sparite nella versione della norma all’esame dell’Aula della Camera e che non tranquillizzano affatto magistratura e forze dell’ordine.