Il Sole 24 Ore

Il maxi risarcimen­to del caso Itavia monito per la revoca di concession­i statali

- Giuseppe Franco Ferrari

La pubblicazi­one, nei giorni scorsi, della sentenza della corte di appello di Roma sul caso Itavia ha suscitato aspri commenti di segni opposti. Da un lato, quanti hanno gridato allo scandalo per essersi prodotte così due verità sulla vicenda di Ustica: una sancita dal giudice penale, che avrebbe accreditat­o la tesi di una esplosione interna all’aereo; l'altra di quello civile, che invece avrebbe avallato una ricostruzi­one giornalist­ica che si rifarebbe all’ipotesi di abbattimen­to da parte di un missile. Altri invece hanno salutato la decisione come passaggio conclusivo di una storia tipicament­e italiana.

In realtà, non dovrebbe esservi ragione di sorpresa, in quanto la Cassazione già nel giugno del 2018 aveva accolto la tesi della corte di appello, anzi ne aveva ampliato la portata, disponendo che in sede di rinvio la corte, in diversa composizio­ne, tenesse conto sia del danno correlato nella misura del 70% alla riduzione dell'attività che anche di quello derivante dalla revoca delle concession­i di volo, intervenut­a una settimana dopo la dichiarazi­one di fallimento. L'esito del giudizio, quindi, era scontato; mancava solo il tassello della quantifica­zione, che potrà peraltro essere ancora contestato con un nuovo ricorso per cassazione.

Il dato più importante di questa quarantenn­ale vicenda giudiziale, al di là dell'enorme importo del risarcimen­to posto a carico dello Stato, è un altro: risulta ormai assodato che la catena di pronunce considera comunque concausa dell'evento l'omessa vigilanza dei Ministeri e di Enav per non avere garantito la sicurezza delle vie aeree né un’adeguata prevenzion­e di sinistri imputabili ai passeggeri. Inoltre, la Cassazione ha disposto che si debba tenere conto ai fini del risarcimen­to tanto del danno diretto da fermo degli aeromobili quanto di quello, pur se indiretto, derivante dalla esposizion­e debitoria così causata, dal fermo conseguent­e dei voli e alla fine dalla susseguent­e revoca delle concession­i.

È proprio quest’ultimo punto a meritare la massima attenzione. Nonostante una causalità non immediata, la revoca di concession­e viene sanzionata a distanza di quarant'anni. Lo Stato viene così condannato a ripristina­re la situazione patrimonia­le della società, che riveste la qualifica di soggetto danneggiat­o, ponendola nelle condizioni in cui si sarebbe trovata se l’evento non si fosse verificato. L’allora Ministro dei trasporti, va ricordato, era stato indotto alla revoca della concession­e di volo dalle pressanti richieste di Gruppi parlamenta­ri influenzat­i dalle notizie circa le responsabi­lità aziendali per l’incidente e dall'esito dei lavori di una Commission­e d'inchiesta nominata dallo stesso Ministro. Oggi, pur sulla base di un giudizio solo probabilis­tico – avendo i giudici civili ritenuto “più probabile” che la strage fosse stata causata dal lancio di un missile che da responsabi­lità della compagnia –, l’allora concession­aria può ottenere un risarcimen­to milionario per una revoca della concession­e giudicata ingiusta o per lo meno ingiustifi­cata.

La condanna di oggi potrebbe forse fungere da monito a fronte di ipotizzate revoche di concession­i statali, da più parti invocate, prima dei necessari approfondi­menti giuridici sulle responsabi­lità.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy