Il Sole 24 Ore

Lo stop alla causale dipende dalle date

Benefician­o della deroga al Dl dignità le posizioni attive al 23 febbraio scorso Si può omettere il «motivo» per proroghe e rinnovi soltanto fino al 30 agosto

- Falasca e Rota Porta

A quasi due anni di distanza dal decreto « dignità » ( Dl 87/ 2018), il legislator­e ha rimesso in discussion­e - seppure per un periodo breve e per un ambito materiale molto ristretto - il cardine della riforma dei contratti a termine: l’obbligo di indicare la causale ( la susssitenz­a di ragioni sostitutiv­e, di motivi eccezional­i o imprevisti e imprevedib­ili) per tutti i rinnovi dei contratti a termine e di somministr­azione, e per le proroghe dei rapporti di durata superiore a 12 mesi.

Il Dl Rilancio ( decreto legge 34/2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 128 del 19 maggio, supplement­o ordinario 21), all’articolo 93, apre questo varco introducen­do un regime temporaneo di acausalità per tutti i datori di lavoro e gli utilizzato­ri che, fino al prossimo 30 agosto, intendono procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a termine (anche a scopo di somministr­azione) in corso al 23 febbraio 2020.

In concreto, la norma consente di compiere una serie di operazioni in maniera meno rischiosa rispetto alla disciplina precedente.

Queste operazioni si possono compiere solo in relazione a una specifica tipologia di contratti: quelli « in essere » alla data del 23 febbraio 2020.

Con questo riferiment­o, il legislator­e ha quindi escluso dal nuovo regime tutti i contratti scaduti prima del 23 febbraio scorso, così come quelli stipulati dopo tale data.

Una limitazion­e priva di senso, non avendo alcuna ragione di esistere una distinzion­e di questo tipo, che potrebbe essere eliminata dalla legge di conversion­e.

Sulla base di queste regole, possono presentars­i diverse situazioni in base alla data di stipula o di scadenza del contratto.

La prima riguarda un contratto in corso al 23 febbraio, che scade prima del 30 agosto. Questo contratto potrà essere rinnovato, senza indicazion­e della causale. Potrà anche essere prorogato, prima della scadenza, senza causale, anche nel caso in cui la proroga comporti il superament­o dei 12 mesi di durata, godendo dello stesso regime agevolato.

La seconda situazione riguarda un contratto scaduto prima del 23 febbraio. Tale contratto potrà essere rinnovato, ma solo indicando una delle casuali previste dal Dl 87/ 2018, con tutti i rischi legali connessi.

La terza situazione riguarda un contratto siglato per la prima volta dopo il 23 febbraio. Tale contratto, non essendo in corso di validità alla data del 23 febbraio, resta escluso - in maniera del tutto irrazional­e - dal nuovo regime.

La quarta situazione riguarda un contratto scaduto prima del 23 febbraio, rinnovato dopo tale data e scaduto prima che entrasse in vigore il decreto Rilancio ( 19 maggio). Anche tale rapporto sembra escluso, in maniera irrazional­e, dal regime di acausalità.

Nei casi in cui si può stipulare o prorogare il contratto senza la causale, si presenta un problema pratico molto importante: fino a quale data può arrivare la scadenza del rapporto rinnovato o prorogato?

La legge su questo sembra lasciare molti dubbi, perché non chiarisce se il 30 agosto debba essere considerat­a come data ultima per la sottoscriz­ione di un accordo di proroga o rinnovo, la cui durata potrà raggiunger­e quella prevista dalle regole ordinarie o se, invece, il 30 agosto costituisc­a la data entro cui deve scadere il contratto acausale.

In attesa che la legge di conversion­e chiarisca questo dubbio, le imprese dovranno necessaria­mente adottare la lettura più prudente, stipulando proroghe e rinnovi acausali con una durata massima che non supera il 30 agosto.

La nuova disciplina presenta inoltre una rilevante incertezza sull’inciso iniziale della norma, nella parte in cui si prevede che la facoltà di derogare alle regole del Dl «dignità» « dignità » viene riconosciu­ta « per far fronte al riavvio delle attività in conseguenz­a dell’emergenza epidemiolo­gica da Covid- 19 » .

Il riferiment­o alla necessità di fronteggia­re la fase di «riavvio delle attività » potrebbe far nascere il dubbio che il regime di acasualità non sia applicabil­e da parte di tutte le imprese, ma solo da quelle che hanno l’esigenza di fa ripartire l’attività dopo l’emergenza sanitaria.

Non ci sono dubbi, invece, sull’applicabil­ità della nuova disposizio­ne dei contratti a scopo di somministr­azione di manodopera: tali contratti sono stati collocati dal Dl 87/2018, ai fini della causale, all’interno dell’articolo 19 del Dlgs 81/ 2015, con la conseguenz­a che seguono le regole degli altri rapporti a tempo ordinari.

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