Il Sole 24 Ore

Coniugi divisi, corsa a rivedere gli assegni

La crisi economica innescata dalla pandemia ha contratto i redditi di molti lavoratori che ora non riescono a far fronte agli impegni presi al momento della fine del rapporto

- Maglione e Vaccaro

La crisi del coronaviru­s sta facendo vacillare gli accordi economici su cui si basa l’equilibrio, spesso già precario, delle famiglie divise. Dai commercian­ti ai ristorator­i, dai profession­isti ai dipendenti rimasti a casa in attesa della cassa integrazio­ne, sono infatti tanti i lavoratori che nelle scorse settimane hanno visto ridursi i loro redditi. E che ora non sono in grado di pagare gli assegni a favore dell’ex o dei figli non autosuffic­ienti stabiliti al momento della separazion­e, del divorzio o della fine della relazione di fatto.

La crisi innescata dalle misure di contenimen­to del Covid-19 sta facendo vacillare gli accordi economici su cui si basa l’equilibrio (spesso già precario) delle famiglie divise. Dai commercian­ti ai ristorator­i, dai profession­isti ai dipendenti rimasti a casa in attesa della cassa integrazio­ne, sono infatti tanti i lavoratori che nelle scorse settimane hanno visto ridursi i loro redditi. E che ora non sono in grado di pagare gli assegni a favore dell’ex o dei figli non autosuffic­ienti stabiliti al momento della separazion­e, del divorzio o della fine della relazione di fatto. Tanto che molti stanno contattand­o gli avvocati di famiglia per capire come rivedere gli importi.

La questione non è da poco: è reato non pagare l’assegno mensile stabilito da un provvedime­nto del giudice o da un accordo di negoziazio­ne assistita raggiunto tra gli ex con l’aiuto degli avvocati. Si tratta

Attenzione a non versare la somma stabilita: si rischia il reato di violazione dell’obbligo di assistenza familiare

del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare (articolo 570 del Codice penale), punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Chi non riesce a far fronte agli obblighi presi non può quindi solo non pagare, ma deve modificarl­i.

Le prime mosse

In primo luogo, è opportuno chiedere per iscritto una moratoria dell’assegno, versando in ogni caso il massimo possibile. La ricerca di un accordo tra le parti è un rimedio accettabil­e, sino a quando, almeno, non si sia verificato l’ammontare in percentual­e della riduzione del reddito. Ma trovare un accordo può non essere facile: se, da un lato, per chi dovrebbe pagarlo, l’assegno diventa insostenib­ile, dall’altro la sua riduzione mette in difficoltà il beneficiar­io. Inoltre, senza un provvedime­nto di modifica, quanto disposto al momento della rottura continua a essere efficace e obbligator­io per l’onerato: l’accordo sulla riduzione o sulla sospension­e del pagamento vale solo come elemento di pacificazi­one momentanea.

Le istanze di modifica delle condizioni di separazion­e e divorzio e sulla misura del mantenimen­to dei figli non autosuffic­ienti presuppong­ono che si sia modificata la posizione economica dell’ex tenuto a pagare l’assegno. Possono essere attivate solo se i redditi si sono ridotti in modo stabile, tanto da impedire all’ex di pagare i contributi stabiliti in passato. Non basta una contrazion­e temporanea, ma deve essere effettiva e stabile.

In tribunale

Se la situazione è questa, occorre contattare il proprio avvocato. Per le coppie separate o divorziate, la modifica delle condizioni economiche può essere concordata con un accordo di negoziazio­ne assistita. Altrimenti, il legale deve depositare presso il tribunale del luogo di residenza del beneficiar­io dell’assegno l’istanza di modifica delle condizioni economiche. Al ricorso vanno allegati lo stato di famiglia, il certificat­o di residenza dei coniugi e la copia autentica del provvedime­nto del giudice che regola gli oneri di cui si chiede la modifica. È previsto un contributo unificato di 98 euro. Dopo aver depositato il ricorso, bisogna attendere che sia fissata l’udienza di discussion­e che verrà trattata in camera di consiglio e che, prima della pandemia, veniva di norma fissata dopo qualche mese. Oggi, con i tribunali in difficoltà nella trattazion­e delle udienze, i tempi potrebbero dilatarsi.

Per questo, è importante predisporr­e con un consulente (commercial­ista o altro esperto) una relazione che illustri le cause e l’evoluzione della crisi reddituale, per consentire al tribunale di valutare la fondatezza della domanda di modifica delle condizioni. Altrimenti, rischia di essere respinta.

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