Il Sole 24 Ore

Marzo, aprile e maggio: ginepraio di regole

- — P.Me.

Alcuni profession­isti potranno accedere al contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio (articolo 25 del Dl 34/2020). Sono quelli iscritti alla gestione separata Inps o al Fondo lavoratori dello spettacolo. La condizione è che non abbiano diritto all’indennità di 600 euro.

A questo punto, però, si entra in un ginepraio normativo. Prendiamo i profession­isti iscritti alla gestione separata Inps: l’articolo 25 del Cura Italia (Dl 18/2020) prevede che se costoro hanno avuto diritto all’indennità per marzo lo avranno anche per aprile. Sono esclusi quanti risultano titolari di forme pensionist­iche, per cui si potrebbe sostenere che i profession­isti iscritti alla gestione separata Inps che sono anche titolari di pensione hanno diritto al contributo a fondo perduto una tantum introdotto dall’articolo 25 del Dl Rilancio. Ciò, ovviamente, se presentano una riduzione di almeno 1/3 del fatturato aprile 2020 su aprile 2019 (si veda anche l’articolo a pagina 20).

Il diritto all’ indennità per il mese di maggio presenta, invece, requisiti diversi. Ovvero la necessaria riduzione del reddito - attenzione: non fatturato bensì reddito - del secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019 di almeno il 33 per cento. Questa volta si specifica che nella nozione di reddito profession­ale vanno considerat­e le quote di ammortamen­to.

La domanda è: quale norma si applica al profession­ista che ha diritto a incassare l’indennità per aprile e marzo ma non per maggio? Potrà percepire il contributo a fondo perduto, visto che almeno per uno dei tre mesi posti sotto l'ombrello dell’indennità non si manifestan­o le condizioni? Un mosaico di norme di difficile coordiname­nto tra loro.

Quadro ancora diverso per i profession­isti iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, citati nell’articolo 38 del Dl Cura Italia. Per costoro permane il divieto di cumulo tra indennità e contributo a fondo perduto, ma cambiano le regole per percepire l’indennità: per aprile e maggio spetta sia a coloro che avevano almeno 30 contributi giornalier­i versati nel 2019 correlati a un reddito non superiore a 50mila euro (come previsto dall’articolo 38), ai quali ora si aggiungono quanti hanno almeno 7 contributi giornalier­i versati nel 2019 con reddito non superiore a 35mila euro. In assenza di tali requisiti, si passa al contributo a fondo perduto.

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