Il Sole 24 Ore

Cessioni intra Ue, nel Crm solo la firma del trasportat­ore

Le indicazion­i del Fisco sulle prove nei movimenti di beni con altri Stati membri

- Giampaolo Giuliani

Con la circolare 12/ E del 12 maggio scorso, l’agenzia delle Entrate ha affrontato il tema del trasporto o della spedizione dei beni verso un altro Stato membro, quale elemento probatorio delle cessioni intracomun­itarie dopo l’entrata in vigore dell’articolo 45- bis del regolament­o Ue 282/ 2011, come modificato dall’articolo 1 del regolament­o di esecuzione ( Ue) 2018/ 1912.

Si tratta, dunque, di una norma di carattere sovrannazi­onale, diventata immediatam­ente operativa in tutti i Paesi dell’Unione, senza la necessità di essere recepita nei vari ordinament­i da parte dei legislator­i nazionali.

Peraltro, la disciplina Iva – adeguandos­i alla direttiva 2006/ 112/ Ce – non ha mai disposto alcuna specifica previsione circa i documenti di cui il contribuen­te dev’essere in possesso nell’ipotesi di un eventuale controllo, per provare l’avvenuto trasferime­nto del bene in un altro Stato dell’Unione europea.

L’efficacia della prassi

Fino all’entrata in vigore dell’articolo 45- bis del regolament­o Ue 282/ 2011, infatti, gli unici riferiment­i per gli operatori erano dati da alcuni documenti di prassi ( documenti che, si ricorda, sono l’interpello n. 100 dell’ 8 aprile 2019, e le risoluzion­i 345/ E del 28 novembre 2007, 477/ E del 15 dicembre 2008 e 19/ E del 25 marzo 2013).

A ogni modo, secondo quanto precisato nella circolare 12/ E, la citata prassi non perde di efficacia, poiché deve essere osservata nelle situazioni in cui non opera l’articolo 45- bis: ad esempio, nelle spedizioni o nei trasporti effettuati dal cedente o dal cessionari­o senza l’intervento di altri soggetti, come lo spedizioni­ere o il trasportat­ore.

In questa ipotesi, infatti, per espressa previsione dell’articolo 45- bis mancherebb­ero gli elementi di prova non contraddit­ori provenient­i da due parti indipenden­ti tra loro, nonché diverse dal venditore e dall’acquirente.

È una puntualizz­azione di estrema importanza che si allinea con quanto a suo tempo indicato dalla Commission­e europea con le Note esplicativ­e sui “quick fixes 2020”, pubblicate a dicembre 2019.

Dubbi operativi risolti

La circostanz­a che le disposizio­ni contenute nell’articolo 45- bis abbiano una portata non estensibil­e a tutte le fattispeci­e di trasporti o spedizioni connesse a cessioni intracomun­itarie, e che i precedenti orientamen­ti di prassi possano trovare ancora applicazio­ne in alcune operazioni, ripropone alcuni dubbi di tipo operativo.

Primo fra tutti, il problema finora mai risolto della firma sul Cmr che, peraltro, è stato all’origine di un ampio contenzios­o. Su questo punto, la circolare 12/ E/ 2020 è molto importante, perché chiarisce una volta per tutte che il Cmr deve contenere solo la firma del trasportat­ore.

In termini pratici, questo significa che sussistono gli elementi di prova che l’articolo 45bis richiede per riconoscer­e effettuato il trasporto in un altro Paese Ue: se il cedente è in possesso di un Cmr, dove risulta la destinazio­ne in un altro Stato dell’Unione e la firma del trasportat­ore, gli è sufficient­e entrare in possesso di un ulteriore documento, quale la fattura dello spedizioni­ere, purché questi non sia lo stesso soggetto che ha effettuato materialme­nte il trasporto e ha sottoscrit­to il documento Cmr, ovvero acquisisca la contabile bancaria dalla quale risulta il pagamento del trasporto.

Un’altra importante puntualizz­azione della circolare 12/ E del 12 maggio riguarda l’efficacia retroattiv­a delle disposizio­ni contenute nell’articolo 45- bis, poiché l’amministra­zione finanziari­a sostiene che « in presenza della documentaz­ione di prova ritenuta idonea ai sensi dell’articolo 45bis, la stessa deve essere ammessa ( con forza di presunzion­e relativa) quale dimostrazi­one dell’avvenuto arrivo dei beni nell’altro Stato membro » .

Le confutazio­ni del Fisco

Da ultimo, è bene segnalare come la circolare sottolinei che la valenza della presunzion­e contenuta nel paragrafo 2 dell’articolo 45- bis del regolament­o 282/ 2011, in quanto relativa e non assoluta, consente alle autorità fiscali di confutarla anche nel caso in cui la documentaz­ione in possesso del contribuen­te risponda ai requisiti ivi previsti.

A tale riguardo, l’agenzia delle Entrate propone due esemplific­azioni che ben rappresent­ano la mancata realizzazi­one di un trasporto in altro Paese Ue e non consentono l’applicazio­ne del regime della non imponibili­tà di cui all’articolo 41 del Dl 331 del 1993.

Vengono richiamati, in particolar­e, « il caso in cui nel corso di un controllo si riscontri che i beni sono ancora giacenti nel magazzino del venditore o il caso in cui si venga a conoscenza di un incidente durante il trasporto che ha comportato la distruzion­e dei beni » .

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