Il Sole 24 Ore

La cassa integrazio­ne non esclude il rinnovo del lavoro a tempo

In caso di interruzio­ne un aiuto dalla Naspi e dal reddito di emergenza

- Alessandro Rota Porta

Oltre alle novità previste dal Dl Rilancio, già la legge di conversion­e del decreto 18/ 2020 ( legge 27/2020) è intervenut­a sulla materia del lavoro a tempo determinat­o, prevedendo la possibilit­à di rinnovare o prorogare i contratti a termine, anche a scopo di somministr­azione, durante i periodi di godimento degli ammortizza­tori sociali con causale Covid- 19.

In linea generale, secondo le disposizio­ni dell’articolo 20, comma 1, lettera c), del Dlgs 81/ 2015, ai datori che attuano una sospension­e o una riduzione dei rapporti di lavoro - accedendo alle integrazio­ni salariali – è precluso il ricorso al lavoro a termine così come alla somministr­azione. Stop anche alla proroga e ai rinnovi delle stesse tipologie contrattua­li con riferiment­o ai lavoratori che effettuano mansioni analoghe rispetto a quelli sospesi. Il perimetro è l’unità produttiva dove è in atto l’ammortizza­tore.

Proprio l’articolo 19- bis del decreto cura Italia, consente alle imprese che hanno attivato gli ammortizza­tori previsti dallo stesso provvedime­nto di prorogare le tipologie contrattua­li descritte prima della scadenza o di rinnovare i rapporti di lavoro in questione, laddove fossero scaduti nel frattempo. Questo avviene per qualsiasi fattispeci­e di integrazio­ne salariale prevista dal Dl 18/2020, ossia per tutte le casse integrazio­ni speciali Covid-19: Cigo, cassa integrazio­ne in deroga, assegno ordinario del fondo di integrazio­ne salariale o dei fondi bilaterali e alternativ­i.

Quanto sopra è una facoltà ma non un obbligo: pertanto, il datore di lavoro può scegliere di lasciar terminare i contratti a tempo determinat­o, alla loro naturale scadenza, non sussistend­o alcun divieto al riguardo.

A quel punto, il lavoratore può accedere agli strumenti di sostegno al reddito disponibil­i.

In primo luogo, l’indennità di disoccupaz­ione Naspi: per accedere a questa occorrono almeno 30 giornate di lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupaz­ione, intese come giorni di lavoro effettivo (presenza) a prescinder­e dalla loro durata oraria. Inoltre, sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzi­one contro la disoccupaz­ione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupaz­ione.

La Naspi spetta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributi­ve presenti negli ultimi quattro anni, senza contare i periodi di contribuzi­one che hanno già dato luogo a erogazione di prestazion­i di disoccupaz­ione.

Tra gli altri sussidi, va ricordato anche il reddito di cittadinan­za, che è compatibil­e con la Naspi.

Infine, il Dl Rilancio ha previsto una nuova misura “residuale”, il reddito di emergenza ( Rem), per tutelare i nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenz­a dell’emergenza da Covid- 19, non coperti dagli altri sussidi: varia da 400 a 800 euro a seconda del nucleo familiare; le domande si presentano all’Inps entro il mese di giugno.

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