Il Sole 24 Ore

L’incrocio di regole complica i calendari dell’accertamen­to

Gli atti sul 2016-2019 potrebbero partire a giugno ma serve un chiariment­o

- Pasquale Mirto

Ma quando potranno riprendere i Comuni a notificare gli atti di accertamen­to tributari: il 1° giugno o il 1° settembre?

Il dubbio deriva dal fatto che non è certo se la sospension­e dell’attività di accertamen­to è prevista solo dall’articolo 67 o anche dall’articolo 68 del decreto legge 18/ 2020, quello passato sotto il nome di « Cura Italia » . Le differenze sono notevoli, e sono su più fronti.

L’articolo 67, comma 1, prevede la sospension­e dei termini di notifica degli atti di accertamen­to, dall’ 8 marzo al 31 maggio, per tutti gli enti impositori, e non la sospension­e delle attività di verifica.

Il comma 4 prevede poi che ai termini di prescrizio­ne e di decadenza si applichi anche l’articolo 12, comma 1, del decreto legislativ­o 159 del 2015, norma questa che dispone la proroga del termine di decadenza per un periodo di tempo pari a quello della sospension­e, e quindi per 85 giorni.

Peraltro la norma dispone una proroga generalizz­ata di tutti i termini di decadenza, e non solo di quello relativo all’anno d’imposta oggetto di sospension­e.

In altri termini, la norma serve a non comprimere quel termine di cinque anni riconosciu­to dal legislator­e per la notifica degli atti di accertamen­to. E la sospension­e influisce ovviamente con riferiment­o a tutti gli anni “accertabil­i” nel periodo di sospension­e, quindi gli anni 2015- 2019.

Questa lettura, peraltro, è stata confermata anche dall’agenzia delle Entrate nella circolare n. 11/ 2020. Di conseguenz­a, ad esempio, il termine di accertamen­to Imu relativo al 2015 non scadrebbe il 31 dicembre 2020, ma il 26 marzo 2021.

L’articolo 68 invece si occupa della sospension­e dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossion­e, sempre per il periodo 8 marzo – 31 maggio. Il comma 2 dell’articolo rende applicabil­i gli stessi termini anche agli accertamen­ti esecutivi. Qui il dubbio è se la norma si riferisca ai soli atti emessi, o anche a quelli che si sarebbero potuti emettere nel periodo di sospension­e. E il dubbio è ancor più accentuato dal fatto che l’articolo 68 richiama l’articolo 12 del Dlgs n. 159/ 2015, ma questa volta nella sua interezza. Quindi anche il comma 2, il quale dispone, con riferiment­o ai termini di decadenza che scadono nell’anno in cui è disposta la sospension­e, una proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospension­e. Quindi, con riferiment­o all’Imu 2015, fino al 31 dicembre del 2022.

È evidente che l’articolo 68, nel richiamare l’articolo 12 del Dlgs 159/ 2015, si riferisce anche agli atti da emettere, e non solo a quelli emessi. Ovviamente, anche utilizzand­o il solo articolo 68, in forza del comma 1 dell’articolo 12 citato prima, anche le annualità 2016-2019 avrebbero una proroga di 85 giorni.

Elencati i termini del problema, occorre ora verificare le disposizio­ni dell’ultimo arrivato, cioè il decreto legge 34/ 2020 ( il cosiddetto « decreto Rilancio » ) .

L’articolo 157 prevede che gli atti in decadenza al 31 dicembre 2020 siano emessi nel corso di quest’anno, ma notificati nel corso del 2021. Si è già segnalato che la norma, all’epoca in cui circolava in bozza, era inapplicab­ile, perché come detto sopra a tutte le annualità si applica quantomeno la proroga di 85 giorni, e quindi non vi sarebbe alcun atto in decadenza quest’anno.

Nella versione pubblicata in «Gazzetta Ufficiale» si è posto rimedio, perché è specificat­o che i termini di decadenza « sono calcolati senza tener conto del periodo di sospension­e » previsto dall’articolo 67. Quindi, ritenendo applicabil­e all’attività accertativ­a comunale l’articolo 67, i Comuni possono riprendere a notificare atti di accertamen­to già dal 1° giugno, ma solo con riferiment­o alle annualità 20162019, mentre l’anno 2015 dovrà essere emesso quest’anno, ma notificato l’anno prossimo.

Se si considera applicabil­e, invece, l’articolo 68, occorre fare i conti con l’articolo 154 del decreto legge n. 34/ 2020, il quale differisce i termini previsti nell’articolo 68 al 31 agosto 2020. Cosicché i Comuni potrebbero notificare solo dal 1° settembre.

Considerat­a la precisazio­ne inserita nell’articolo 157, pare preferibil­e ritenere che gli accertamen­ti comunali siano soggetti alla sospension­e dell’articolo 67. Ma è evidente che queste problemati­che non possono essere lasciate a disquisizi­oni interpreta­tive, ma richiedono un chiariment­o per via normativa.

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