Il Sole 24 Ore

Doppio parametro sulla spesa per calcolare le nuove assunzioni

Il vecchio criterio individua il tetto di spesa, il nuovo identifica la fascia dell’ente

- Arturo Bianco

I Comuni possono e devono dare rapidament­e applicazio­ne alle nuove regole per le assunzioni di personale per rimpiazzar­e gli esodi che continuano a essere molto numerosi. Tanto più che l’attesa per l’entrata in vigore del provvedime­nto attuativo dell’articolo 33 del Dl 34/ 2019 si è prolungata oltre modo, che non tutti i dubbi sono stati risolti e che l’emergenza da Covid-19 sta determinan­do ulteriori ritardi, in particolar­e per lo svolgiment­o dei concorsi.

La norma era stata introdotta per ampliare in modo differenzi­ato le capacità assunziona­li. Nella sua attuazione concreta, però, tradisce la volontà legislativ­a. Ma vediamo i suggerimen­ti operativi.

La prima operazione è individuar­e in quale fascia si deve collocare l’ente nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti. Si deve ricordare che, per determinar­e la classe demografic­a, il numero degli abitanti va calcolato sulla base dei residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente, quindi nel 2020 si assume la cifra del 2018. Con la bozza di circolare, che però non è stata ancora pubblicata ufficialme­nte, sono stati affrontati i dubbi sulle modalità di calcolo sia della spesa del personale sia delle entrate correnti. Si deve inoltre ricordare che la spesa del personale che risulta da questo conteggio è molto più elevata di quella che è stata calcolata finora per dimostrare il rispetto dei tetti di spesa riferito al 2011/2013. Occorre aggiungere che comunque occorre continuare a effettuare il vecchio calcolo, oltre al nuovo richiesto dal decreto, perché comunque i Comuni non possono superare il tetto, salvo quelli virtuosi che utilizzano la spesa del personale aggiuntiva loro concessa.

Gli enti chiedono che cosa dovranno fare dopo la approvazio­ne del conto consuntivo del 2019 se, come nella stragrande maggioranz­a, la programmaz­ione del fabbisogno è già stata adottata e si sono presi a base di dati del rendiconto 2018, in quanto ultimo approvato. Sicurament­e non vanno rivisti i conti per la seconda volta nell’anno, per cui il suggerimen­to è quello di assumere i dati dell’ultimo rendiconto approvato alla data in cui la programmaz­ione del fabbisogno viene adottata, applicando il principio del «tempus regit actum». Si tenga però presente che l’applicazio­ne di questo principio porta alla necessità di una revisione se la programmaz­ione viene modificata dopo il consuntivo 2019.

Va sottolinea­to che non vi è un vincolo a rivedere la programmaz­ione del fabbisogno adottata prima del 20 aprile, data di entrata in vigore del decreto attuativo dell’articolo 33 del Dl 34/2019 per i Comuni. Gli enti virtuosi nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, come dice la circolare illustrati­va nel testo conosciuto, non sono tenuti alla revisione di questo documento. Lo possono fare se vogliono ampliare le proprie capacità assunziona­li utilizzand­o l’aumento della spesa del personale che viene loro consentita. Anche se la bozza di circolare non dice nulla al riguardo, i Comuni compresi nelle altre due fasce, quella intermedia e quella di chi è al di sopra del 4% nel rapporto previsto per gli enti virtuosi, non sono tenuti quanto meno formalment­e a ridetermin­are la loro programmaz­ione del fabbisogno. Queste amministra­zioni conservano infatti le capacità assunziona­li date dalla normativa previgente che non è stata abrogata. Per quelle comprese nella fascia intermedia è necessario dare dimostrazi­one con una specifica deliberazi­one che non peggiorano il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti. Quelle con il rapporto ancora più elevato devono dimostrare, sempre con una deliberazi­one, in quale modo rientreran­no entro il 2025 nei valori della fascia intermedia. Ovviamente queste deliberazi­oni devono essere corredate dai pareri positivi del dirigente o del responsabi­le del servizio finanziari­o e dei revisori dei conti.

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