Il Sole 24 Ore

La pandemia non ha introdotto una moratoria debiti generale

Sì all’escussione di debitore e garante con fideiussio­ne «a prima richiesta» Per il Tribunale di Bologna non basta una generica impossibil­ità di adempiere

- Antonino Porracciol­o

L’emergenza legata al Covid-19 non esclude, di per sé, la legittimit­à dell’escussione sia del debitore in condizioni di difficoltà economiche sia del suo garante che abbia prestato fideiussio­ne «a prima richiesta». Infatti, la decretazio­ne d’urgenza per la prevenzion­e della diffusione del virus può giustifica­re l’inadempime­nto del debitore solo se le restrizion­i imposte dall'autorità abbiano reso oggettivam­ente impossibil­e l’esecuzione della prestazion­e. È quanto emerge da un’ordinanza del Tribunale di Bologna (giudice Marco Gattuso) dello scorso 11 maggio.

Il caso parte dalla richiesta, avanzata dalle società ricorrenti ( difese dallo studio legale Carlo Berti) al giudice, di bloccare, con provvedime­nto d’urgenza pronunciat­o in base all’articolo 700 del Codice di procedura civile, il pagamento che i loro creditori avevano chiesto alla banca garante con fideiussio­ne « a prima richiesta » ; quella fideiussio­ne, cioè, in cui il garante, in deroga all’articolo 1945 del Codice civile, si obbliga a rinunciare a opporre al creditore, prima del pagamento, le eccezioni che spettano al debitore principale.

A fondamento della domanda, le debitrici avevano esposto, innanzitut­to, la propria temporanea condizione di difficoltà economica dovuta all’emergenza sanitaria da Covid- 19; avevano quindi sostenuto che i doveri di correttezz­a, buona fede e solidariet­à sociale imponevano di ritenere abusiva l’escussione di garanzia richiesta dagli stessi creditori.

Nel respingere l’istanza, il tribunale ricorda che nei rapporti autonomi di garanzia il giudice può inibire il pagamento domandato al garante solo se risulti evidente il carattere abusivo della richiesta, mentre non può tener conto di circostanz­e di fatto che potrebbero esser dedotte dal debitore garantito; e ciò perché l’elemento fondante delle garanzie autonome è - come chiarito dalla Cassazione con la pronuncia 30509/2019, 30509/ 2019, richiamata nell’ordinanza - « la inopponibi­lità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale » .

Il giudice esclude quindi che la condotta dei convenuti sia abusiva, giacché tale carattere ricorre solo quando il creditore chieda l’escussione della garanzia autonoma « in una condizione di radicale carenza» del proprio diritto. Né, secondo il tribunale, una diversa conclusion­e si può fondare sull’articolo 3, comma 6-bis, del Dl 6/2020 (convertito nella legge 13/ 2020), per il quale il rispetto delle misure di contenimen­to dirette a evitare il diffonders­i del Covid- 19 « è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del Codice civile, della responsabi­lità del debitore, anche relativame­nte all’applicazio­ne di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempiment­i » .

Infatti - prosegue l’ordinanza -, la norma fa riferiment­o «non a una generica impossibil­ità di adempiment­o in conseguenz­a della pandemia, ma alla sopravvenu­ta impossibil­ità del debitore di adempiere a causa delle restrizion­i su di lui gravanti in quanto impostegli dall’autorità». Il che nel caso in esame non ricorre, giacché la normativa emergenzia­le non ha determinat­o la sospension­e dell’attività commercial­e delle ricorrenti (rientrando la stessa tra quelle essenziali indicate nel Dpcm 22 marzo 2020).

Peraltro, anche a voler ritenere che la disposizio­ne riguardi pure gli «effetti indiretti della pandemia», è comunque discutibil­e che la stessa « possa applicarsi in ipotesi di adempiment­o di obbligazio­ni pecuniarie » , giacché l’articolo 1218 del Codice civile « presuppone una oggettiva impossibil­ità della prestazion­e e non già una mera impossibil­ità soggettiva di adempiere per mancanza di liquidità» liquidità » .

In ogni caso, anche ipotizzand­o che il comma 6-bis abbia incluso tra le cause di impossibil­ità di adempiere pure «un’improvvisa e imprevedib­ile carenza assoluta di liquidità» in conseguenz­a degli effetti delle misure di contenimen­to, comunque le società ricorrenti non avevano dimostrato l’esistenza di un impediment­o assoluto all’adempiment­o della prestazion­e, avendo dedotto solo una condizione di grave difficoltà di esecuzione della stessa.

In definitiva, conclude il tribunale, si deve escludere che il legislator­e abbia voluto attribuire ai debitori «una moratoria generalizz­ata a discapito degli interessi creditori » . Piuttosto, il comma 6-bis impone al giudice di verificare in quale misura i soggetti interessat­i « siano colpiti dalle misure di contenimen­to, con una prudente valutazion­e dell’effettiva esigibilit­à della prestazion­e » .

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