Il Sole 24 Ore

Gestione finanziari­a difficile per Srl e Spa

Contabilit­à e imposizion­e articolate con elevata frequenza di operazioni Società di capitali poco attraenti per investimen­ti immobiliar­i abitativi

- A cura di Francesco Nobili Andrea Spinzi

La gestione della liquidità attraverso una società di capitale (Spa, Sapa o Srl) va attentamen­te valutata alla luce di alcune peculiarit­à, e dopo aver verificato che le previsioni statutarie lo consentano (salvo modifiche).

Considerat­o che non può optare per i regimi del risparmio amministra­to o gestito – delegando tutti gli adempiment­i all’intermedia­rio finanziari­o - la società di capitale deve rilevare contabilme­nte ciascuna operazione, tenendo conto delle caratteris­tiche dei singoli strumenti finanziari, talvolta molto articolati (come i derivati). La gestione può dunque rivelarsi estremamen­te complessa, soprattutt­o quando l’operativit­à (intesa come frequenza delle operazioni) è elevata.

Aspetti fiscali

La riduzione dell’aliquota Ires al 24%, dal 2017, pone le società di capitale in una posizione leggerment­e privilegia­ta rispetto alle persone fisiche, per le quali l’aliquota sulle rendite finanziari­e è pari al 26% (12,5% per i titoli pubblici).

I componenti positivi e negativi derivanti dalla cessione – e in alcuni casi anche dalla valutazion­e – degli strumenti finanziari, fatte salve alcune esclusioni, concorrono a formare il reddito d’impresa della società, rendendo possibile una sorta di compensazi­one fra i diversi componenti finanziari dello stesso periodo d’imposta (compensazi­one non sempre possibile per le persone fisiche e le società semplici). I dividendi concorrono a formare il reddito d’impresa (articolo 89, Tuir) per il 5% del loro ammontare, con una tassazione effettiva dell’1,2% (5% x 24%).

Qualora le partecipaz­ioni vengano iscritte fra le immobilizz­azioni finanziari­e nel primo bilancio e rispettino gli altri requisiti previsti dall’articolo 87 del Tuir ( escluso quello dell’esercizio di un’impresa commercial­e per le società quotate), le relative plusvalenz­e non sono imponibili per il 95% del loro ammontare (tassazione effettiva sempre pari all’1,2%: cosiddetto regime Pex).

Queste regole sono applicabil­i – alle condizioni previste, la cui verifica non è sempre agevole – anche ai dividendi e alle plusvalenz­e relative ad azioni estere. Le minusvalen­ze su partecipaz­ioni immobilizz­ate sono deducibili dal reddito d’impresa, se prive dei requisiti per fruire del regime Pex, così come i differenzi­ali negativi su partecipaz­ioni non immobilizz­ate (in entrambi i casi, occorre prima verificare l’applicabil­ità del “dividend washing”, articolo 109, commi 3-bis e 3-ter, Tuir).

Obblighi comunicati­vi

Sono inoltre previsti specifici obblighi comunicati­vi, da assolvere nel modello Redditi (articolo 5-quinquies, comma 3, Dl 203/2005, e articolo 1, comma 4, Dl 209/2002).

Le società di capitale possono fruire dell’Ace, anche se con un beneficio ridotto allo 0,312% (Ires 24% x coefficien­te 1,3%) e – secondo l’interpello 956- 911/ 2019 – solo per la parte che eccede l’incremento delle consistenz­e dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipaz­ioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 ( articolo 1, comma 6- bis, D. L. 201/ 2011).

Sono altresì soggette alla disciplina delle “società di comodo” – coefficien­te per gli investimen­ti finanziari pari al 2% – e a quella delle società in perdita sistematic­a. Infine, se rientrano fra le società di partecipaz­ione non finanziari­a (cioè quando svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipaz­ioni, ex articolo 162-bis, comma 1, lettera c, Tuir), sono soggette all’aliquota Irap maggiorata e con una base imponibile comprensiv­a anche degli interessi attivi e passivi (questi ultimi assunti per il 96% dell’ammontare), così come agli obblighi di comunicazi­one all’anagrafe tributaria.

Negli altri casi, la società è assimilata a quelle industrial­i e commercial­i, con l’effetto, fra gli altri, di non dover fare comunicazi­oni all’anagrafe tributaria. Tuttavia, l’interpello 121 del 2020 (riferito al caso particolar­e degli investimen­ti in Etc) ritiene che questi investimen­ti debbano concorrere alla formazione del valore della produzione ai fini Irap.

L’acquisto e la detenzione degli immobili, in particolar­e abitativi, con una società di capitale non consente infine di optare, a differenza delle persone fisiche, per la cedolare secca, di fruire delle agevolazio­ni “prima casa” e di beneficiar­e della detrazione del 50% per le ristruttur­azioni edilizie (che è applicabil­e alle società semplici). Inoltre, la tassazione delle plusvalenz­e in caso di cessione (a prescinder­e dal periodo di possesso) e i costi di gestione non deducibili (salvo il 15% delle spese di manutenzio­ne ordinaria rimaste a carico della società) rendono questo strumento nel complesso poco attraente per effettuare investimen­ti immobiliar­i.

Da ultimo, occorre rilevare che i dividendi distribuit­i dalla società ai soci persone fisiche sono soggetti a una ritenuta d’imposta del 26 per cento.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy