Appello nullo senza controfirma del Comune
Non basta il timbro sul ricorso consegnato a mano presso l’ufficio
Con sentenza 1607/ 13/ 2020 la Ctr della Sicilia (presidente Giordano, relatore Valentini) ha dichiarato inammissibile per inesistenza della notifica il ricorso proposto mediante consegna dell’atto giudiziario presso gli uffici dell’amministrazione, non risultando alcuna sottoscrizione sul timbro apposto sulla prima pagina dell’appello.
La vicenda
Nel caso in esame, il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’amministrazione comunale di Ragusa recuperava l’Ici dovuta per l’anno d’imposta 2007 sui terreni siti nel Comune stesso e ritenuti edificabili. In particolare, la parte contribuente avendo visto respinto il ricorso in primo grado, aveva proposto appello mediante consegna dell’atto di impugnazione direttamente presso gli uffici dell’amministrazione comunale, la quale però attestava questa consegna con l’apposizione sulla prima pagina del ricorso di un timbro riferito al Comune, ma privo di sottoscrizione o sigla dell’impiegato addetto. Nonostante l’amministrazione si fosse costituita in giudizio, il collegio dichiarava il gravame inammissibile per inesistenza della notifica dell’appello.
La normativa
Come è noto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 20 del Dlgs 546/92 è ammessa la notificazione diretta dell’atto giudiziario da parte del contribuente mediante consegna del ricorso direttamente all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato e, in tal caso, «l’impiegato addetto ne rilascia ricevuta sulla copia». Secondo il collegio, però, se la ricevuta consiste nel solo timbro, senza alcuna sottoscrizione del dipendente dell’ente pubblico, la notifica è affetta dal vizio insanabile dell’inesistenza, mancando l’elemento essenziale della riferibilità della consegna dell’atto all’amministrazione. E ciò, nonostante l’ufficio si sia costituito in giudizio.
La giurisprudenza contraria
Ebbene, l’interpretazione appare eccessivamente rigorosa e in parte contraria all’ultima giurisprudenza di legittimità secondo cui è valida la notifica dell’atto di appello «effettuata dal contribuente all’ente impositore, mediante presentazione a mano, all’ufficio protocollo… qualora rechi il timbro dell’ente con il numero di protocollo, anche se la firma apposta in calce dall’impiegato consista in una sigla illeggibile» (Cassazione 4556/2020, 10851/18 e 28989/17).
La notificazione in fondo ha la funzione di rendere noto al destinatario il contenuto dell’atto, dovendosi riservare a pochi casi eccezionali la sanzione dell’inesistenza della notificazione. La nullità della notifica, al contrario dell’inesistenza, rende esperibile il rimedio della sanatoria per costituzione dell’intimato, provandosi in tal modo che, nonostante l’irregolarità della notificazione, l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo entrando nella sfera giuridica di conoscenza del destinatario. L’inesistenza, invece, esclude l’applicabilità di questo rimedio in quanto la violazione delle regole notificatorie risulta essere così macroscopica da non potersi ritenere conseguito lo scopo di rendere giuridicamente noto l’atto al destinatario.
Appare, quindi, eccessivo sanzionare con l’inesistenza, anzichè con la nullità, un appello notificato “a mano” presso l’amministrazione mediante apposizione di un timbro che, in maniera inconfutabile, si riferisce all’ente pubblico.