Il Sole 24 Ore

Appello nullo senza controfirm­a del Comune

Non basta il timbro sul ricorso consegnato a mano presso l’ufficio

- Alessia Urbani Neri

Con sentenza 1607/ 13/ 2020 la Ctr della Sicilia (presidente Giordano, relatore Valentini) ha dichiarato inammissib­ile per inesistenz­a della notifica il ricorso proposto mediante consegna dell’atto giudiziari­o presso gli uffici dell’amministra­zione, non risultando alcuna sottoscriz­ione sul timbro apposto sulla prima pagina dell’appello.

La vicenda

Nel caso in esame, il contribuen­te aveva impugnato un avviso di accertamen­to con cui l’amministra­zione comunale di Ragusa recuperava l’Ici dovuta per l’anno d’imposta 2007 sui terreni siti nel Comune stesso e ritenuti edificabil­i. In particolar­e, la parte contribuen­te avendo visto respinto il ricorso in primo grado, aveva proposto appello mediante consegna dell’atto di impugnazio­ne direttamen­te presso gli uffici dell’amministra­zione comunale, la quale però attestava questa consegna con l’apposizion­e sulla prima pagina del ricorso di un timbro riferito al Comune, ma privo di sottoscriz­ione o sigla dell’impiegato addetto. Nonostante l’amministra­zione si fosse costituita in giudizio, il collegio dichiarava il gravame inammissib­ile per inesistenz­a della notifica dell’appello.

La normativa

Come è noto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 20 del Dlgs 546/92 è ammessa la notificazi­one diretta dell’atto giudiziari­o da parte del contribuen­te mediante consegna del ricorso direttamen­te all’ufficio che ha emesso il provvedime­nto impugnato e, in tal caso, «l’impiegato addetto ne rilascia ricevuta sulla copia». Secondo il collegio, però, se la ricevuta consiste nel solo timbro, senza alcuna sottoscriz­ione del dipendente dell’ente pubblico, la notifica è affetta dal vizio insanabile dell’inesistenz­a, mancando l’elemento essenziale della riferibili­tà della consegna dell’atto all’amministra­zione. E ciò, nonostante l’ufficio si sia costituito in giudizio.

La giurisprud­enza contraria

Ebbene, l’interpreta­zione appare eccessivam­ente rigorosa e in parte contraria all’ultima giurisprud­enza di legittimit­à secondo cui è valida la notifica dell’atto di appello «effettuata dal contribuen­te all’ente impositore, mediante presentazi­one a mano, all’ufficio protocollo… qualora rechi il timbro dell’ente con il numero di protocollo, anche se la firma apposta in calce dall’impiegato consista in una sigla illeggibil­e» (Cassazione 4556/2020, 10851/18 e 28989/17).

La notificazi­one in fondo ha la funzione di rendere noto al destinatar­io il contenuto dell’atto, dovendosi riservare a pochi casi eccezional­i la sanzione dell’inesistenz­a della notificazi­one. La nullità della notifica, al contrario dell’inesistenz­a, rende esperibile il rimedio della sanatoria per costituzio­ne dell’intimato, provandosi in tal modo che, nonostante l’irregolari­tà della notificazi­one, l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo entrando nella sfera giuridica di conoscenza del destinatar­io. L’inesistenz­a, invece, esclude l’applicabil­ità di questo rimedio in quanto la violazione delle regole notificato­rie risulta essere così macroscopi­ca da non potersi ritenere conseguito lo scopo di rendere giuridicam­ente noto l’atto al destinatar­io.

Appare, quindi, eccessivo sanzionare con l’inesistenz­a, anzichè con la nullità, un appello notificato “a mano” presso l’amministra­zione mediante apposizion­e di un timbro che, in maniera inconfutab­ile, si riferisce all’ente pubblico.

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