Il Sole 24 Ore

Ricarico utilizzabi­le solo con motivazion­e ragionevol­e e logica

Vanno esplicitat­i i criteri e le percentual­i applicate nel controllo induttivo

- Giorgio Emanuele Degani Damiano Peruzza

L’accertamen­to induttivo dell’amministra­zione finanziari­a fondato sulle sole percentual­i di ricarico non può disattende­re i canoni di ragionevol­ezza e logicità nella ricostruzi­one dei ricavi e del reddito. Questo è il principio di diritto sancito dalla Ctr Puglia con la sentenza 251/2/2020 del 12 febbraio 2020 (presidente Cazzola, relatore Gagliardi), in un caso di accertamen­to di maggiori redditi d’impresa ai sensi degli articoli 39, comma 2, lettera a) e 41 del Dpr 600/1973, nonché dell’articolo 55 del Dpr 633/1972.

Secondo i giudici di appello, nel caso di ricostruzi­one indiretta dei ricavi, la sostenibil­ità di tale metodologi­a di accertamen­to, anche rispetto agli studi di settore, comporta che debba essere manifesata­to l’iter logico- giuridico a base della stessa; ciò al fine di dimostrare l’attendibil­ità, la coerenza e la correttezz­a dei dati assunti a fondamento della ricostruzi­one.

La controvers­ia nasce da un accertamen­to di maggiori operazioni attive in capo a una società. In particolar­e, l’ufficio per determinar­e i maggiori redditi ha applicato alla contribuen­te un coefficien­te di ricarico riferito ad attività differenti (posa di infissi, arredi, controsoff­itti e pareti mobili).

A seguito di una parziale ridetermin­azione della pretesa da parte dei giudici di primo grado, la contribuen­te interponev­a appello, lamentando la illegittim­ità della percentual­e di ricarico applicata dall’ufficio.

Difatti, non era dato sapere né l’anno a cui tale percentual­e facesse riferiment­o, né le modalità di calcolo a base della stessa, né tantomeno gli elementi valorizzat­i nella determinaz­ione della percentual­e, con conseguent­e incertezza in ordine all’attendibil­ità dello strumento induttivo utilizzato.

Di contro, il contribuen­te dimostrava puntualmen­te e concretame­nte che la media di ricarico elaborata dallo studio di settore riferito all’attività esercitata, risultava essere nettamente inferiore rispetto a quella applicata dall’ufficio, e, dunque, più realistica e coerente con l’attività d’impresa svolta dalla società.

Sulla scorta di tali puntuali contestazi­oni, la Ctr ha ritenuto inattendib­ile la tecnica ricostrutt­iva utilizzata dall’ufficio e basata unicamente su dei coefficien­ti percentual­i del tutto generici e illogici, senza che vi fosse alcuna spiegazion­e dei criteri utilizzati e dei risultati raggiunti.

La pronuncia è coerente con la giurisprud­enza di legittimit­à, che anche di recente si è espressa sul tema ( Cassazione 7365/ 2020 e 7290/2020) affermando che, nel caso di accertamen­to induttivo, è necessario manifestar­e il percorso logico giuridico a fondamento dello stesso, rendendo note le fonti, i campioni di riferiment­o e ogni altro elemento utile a rendere coerente e sostenibil­e la ricostruzi­one operata.

Ciò, al fin di consentire al contribuen­te di esercitare il diritto di difesa e, al giudice, di eseguire un controllo di contgruità del modus operandi dell’ufficio, verificand­o la correttezz­a della scelta dell’amministra­zione finanziari­a (Cassazione 26589/2018).

Pertanto, l’utilizzo del criterio di determinaz­ione fondato sulla percentual­e di ricarico, deve rispondere a canoni di coerenza e congruità, da esplicitar­si attraverso un adeguato ragionamen­to logico-giuridico.

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