Il Sole 24 Ore

L’amministra­tore che non paga le imposte deve risacire i creditori della società fallita

L’evasione fiscale è mala gestio se prima dell’avvio della procedura c’era liquidità

- Pagina a cura di Giovanbatt­ista Tona

L’amministra­tore che non adempie agli obblighi fiscali risponde di mala gestio in caso di fallimento della società. Questo emerge dalla sentenza del Tribunale di Milano del 13 marzo scorso, che ha accolto la domanda di un curatore che aveva chiesto di condannare gli ex amministra­tori di una società fallita a risarcire il danno, con diverse modalità derivato ai creditori sociali a causa delle loro inadempien­ze verso l’Erario.

È il rappresent­ante legale che ha l’obbligo di provvedere al pagamento delle imposte della società con personalit­à giuridica. Egli non ne è personalme­nte responsabi­le sul piano patrimonia­le e, in base all’articolo 7 del decreto legge 269 del 2003 convertito dalla legge 362 del 2003, non gli possono essere nemmeno irrogate le sanzioni amministra­tive relative al rapporto fiscale proprio della società.

È quindi la società a trovarsi colpita dai provvedime­nti impositivi che derivano dall’inadempime­nto degli obblighi commesso dal suo amministra­tore. Con tutte le conseguenz­e che questo comporta. Fino all’insolvenza, al fallimento ed eventualme­nte all’impossibil­ità per gli altri creditori sociali di soddisfars­i sull’attivo perché le pretese erariali sono assistite da cause di prelazione e possono erodere tutta la massa o la più parte di essa.

Sono questi i due i profili di mala gestio, individuat­i dal Tribunale di Milano, nel giudizio di responsabi­lità degli amministra­tori, promosso dal curatore fallimenta­re in base all’articolo 147 della legge fallimenta­re.

La condotta

Il primo riguarda la condotta tenuta dagli amministra­tori nel periodo in cui la società disponeva di liquidità adeguata per adempiere ai debiti fiscali e tuttavia tali risorse non erano state utilizzate per versare il dovuto all’Erario.

È un’ipotesi di inosservan­za dei doveri ad essi imposti dalla legge e in base al principio posto dall’articolo 2746 comma 1 del Codice civile gli amministra­tori dovranno rispondere dei danni procurati alla società in ragione dell’inadempime­nto. Il danno non può essere correlabil­e all’importo che doveva essere versato (comunque dovuto e come tale da detrarre in ogni caso dall’attivo nella disponibil­ità della società).

Il pregiudizi­o invece deriva dalle conseguenz­e del mancato puntuale versamento e va commisurat­o in riferiment­o al carico ulteriore che grava sul patrimonio sociale e quindi alle sanzioni, interessi ed aggi addebitati dall’Erario alla società, come liquidati nell’accertamen­to tributario o nella cartella esattorial­e.

La prosecuzio­ne dell’attività

Il secondo profilo di mala gestio viene individuat­o dal momento in cui, dopo avere accumulato ingenti debiti nei confronti dell’amministra­zione finanziari­a ( rimasti sempre inadempiut­i fin dalla sua costituzio­ne), la società aveva perduto il capitale sociale e gli amministra­tori non avevano provveduto a convocare l’assemblea dei soci secondo l’articolo 2482ter del Codice civile e non avevano adottato le altre necessarie iniziative imposte dalla legge con la delibera della riduzione del capitale e del suo contempora­neo aumento a una cifra non inferiore al minimo legale o con la trasformaz­ione della società.

Essi avevano invece proseguito illecitame­nte l’attività di impresa, non secondo modalità esclusivam­ente conservati­ve, ma con l’assunzione di nuovo rischio imprendito­riale.

La prosecuzio­ne aveva tra l’altro ulteriorme­nte incrementa­to i debiti fiscali già maturati.

Nel periodo in cui la società operava in perdita e quindi senza produrre imponibile, la condotta degli amministra­tori ha arrecato ulteriori danni da identifica­re nella debitoria erariale post riduzione del capitale sociale ovvero nella misura delle sanzioni, interessi e aggi maturati dal momento in cui si sarebbero dovute assumere le iniziative di cui all’articolo 2482ter del Codice civile fino alla cessazione dalla carica.

Sebbene la somma sia determinat­a in base agli importi di cui agli atti impositivi, trattandos­i di risarcimen­to del danno e quindi di debito di valore, spettano anche la rivalutazi­one monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dal dovuto al saldo effettivo.

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