Dichiarazioni di successione: termini prorogati al 30 giugno
Una dichiarazione di successione dovrebbe essere presentata entro il 27 maggio 2020, ma, alla luce di quanto disposto dal Dl 18/ 2020, il termine è prorogato al 30 giugno 2020.
I tributi e le eventuali imposte dovranno essere versati entro il 31 maggio o entro il 30 giugno? E, in un caso come nell’altro, può essere concessa una rateizzazione?
B. V. - TREVISO
Come affermato dall’agenzia delle Entrate nella circolare 8/ E del 3 aprile 2020, al paragrafo 1.16, il Dl 18/2020 (“cura Italia”) – convertito con modifiche dalla legge 27 del 24 aprile 2020 – all’articolo 62, primo comma, sospende anche i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni di successione, fissati dall’articolo 31, primo comma, del Dlgs 346/1990 in 12 mesi dal momento del decesso.
Più in particolare, secondo le Entrate, qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, lo stesso rimane sospeso e tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020, in ossequio a quanto previsto dal sesto comma dell’articolo 62 del decreto “cura Italia”.
È la stessa Agenzia a precisare ulteriormente nel paragrafo citato che « il contribuente, se si avvale della sospensione, non è tenuto al versamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti. Coerentemente, se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, intende presentare la dichiarazione di successione è anche tenuto al versamento delle imposte e tributi indiretti » .
Quindi, chi, trovandosi nelle condizioni di legge, si avvale della sospensione dovrà versare senza applicazione di interessi le imposte autoliquidate nella dichiarazione di successione entro il 30 giugno 2020, termine per la presentazione del relativo modello, rispetto alla quale il pagamento dei tributi ( imposta ipotecaria, catastale, di bollo, tassa ipotecaria e tributi speciali) rappresenta un presupposto.
Con riferimento, infine, alla rateizzazione del tributo, la speciale ipotesi di rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate prevista dall’articolo 62, quinto comma, della legge di conversione 27/ 2020 riguarda esclusivamente i versamenti indicati dal legislatore, tra i quali non risultano compresi i tributi successori. Resta la possibilità di dilazionare l’imposta di successione (e non i tributi autoliquidati), imposta che viene liquidata dall’ufficio con avviso che dev’essere notificato al contribuente entro il termine di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione ( articolo 27, II comma, del Dlgs 346/ 1990), ma solo nel rispetto del procedimento delineato dall’articolo 38 dello stesso Dlgs.