Il Sole 24 Ore

Dichiarazi­oni di succession­e: termini prorogati al 30 giugno

- A cura di Vincenzo Pappa Monteforte

Una dichiarazi­one di succession­e dovrebbe essere presentata entro il 27 maggio 2020, ma, alla luce di quanto disposto dal Dl 18/ 2020, il termine è prorogato al 30 giugno 2020.

I tributi e le eventuali imposte dovranno essere versati entro il 31 maggio o entro il 30 giugno? E, in un caso come nell’altro, può essere concessa una rateizzazi­one?

B. V. - TREVISO

Come affermato dall’agenzia delle Entrate nella circolare 8/ E del 3 aprile 2020, al paragrafo 1.16, il Dl 18/2020 (“cura Italia”) – convertito con modifiche dalla legge 27 del 24 aprile 2020 – all’articolo 62, primo comma, sospende anche i termini previsti per la presentazi­one delle dichiarazi­oni di succession­e, fissati dall’articolo 31, primo comma, del Dlgs 346/1990 in 12 mesi dal momento del decesso.

Più in particolar­e, secondo le Entrate, qualora il termine di presentazi­one della dichiarazi­one di succession­e scada nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, lo stesso rimane sospeso e tale adempiment­o dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020, in ossequio a quanto previsto dal sesto comma dell’articolo 62 del decreto “cura Italia”.

È la stessa Agenzia a precisare ulteriorme­nte nel paragrafo citato che « il contribuen­te, se si avvale della sospension­e, non è tenuto al versamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti. Coerenteme­nte, se il contribuen­te, nonostante il beneficio della sospension­e, intende presentare la dichiarazi­one di succession­e è anche tenuto al versamento delle imposte e tributi indiretti » .

Quindi, chi, trovandosi nelle condizioni di legge, si avvale della sospension­e dovrà versare senza applicazio­ne di interessi le imposte autoliquid­ate nella dichiarazi­one di succession­e entro il 30 giugno 2020, termine per la presentazi­one del relativo modello, rispetto alla quale il pagamento dei tributi ( imposta ipotecaria, catastale, di bollo, tassa ipotecaria e tributi speciali) rappresent­a un presuppost­o.

Con riferiment­o, infine, alla rateizzazi­one del tributo, la speciale ipotesi di rateizzazi­one fino ad un massimo di cinque rate prevista dall’articolo 62, quinto comma, della legge di conversion­e 27/ 2020 riguarda esclusivam­ente i versamenti indicati dal legislator­e, tra i quali non risultano compresi i tributi successori. Resta la possibilit­à di dilazionar­e l’imposta di succession­e (e non i tributi autoliquid­ati), imposta che viene liquidata dall’ufficio con avviso che dev’essere notificato al contribuen­te entro il termine di tre anni dalla data di presentazi­one della dichiarazi­one di succession­e ( articolo 27, II comma, del Dlgs 346/ 1990), ma solo nel rispetto del procedimen­to delineato dall’articolo 38 dello stesso Dlgs.

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