Il Dl Rilancio apre al bonus per l’affitto di ramo d’azienda
Un contratto d’affitto di ramo d’azienda ha per oggetto un complesso immobiliare costituito da un grande magazzino ( di categoria catastale D/ 8), di proprietà della società concedente, e da tre negozi ( di categoria C/ 1) concessi in locazione alla concedente da altri proprietari.
L’attività di vendita al dettaglio svolta dall’affittuaria è stata chiusa dal 12 marzo per l’emergenza Covid– 19. Il concedente locatario dei tre negozi può fruire del credito d’imposta per i canoni di marzo pagati?
D. O. - GROSSETO
La risposta è positiva qualora i canoni relativi agli immobili classificati nella categoria C/ 1 siano pagati ai loro proprietari sulla base di un contratto d’affitto. La risposta è invece negativa se il contratto d’affitto degli immobili classificati nella categoria C/ 1 è stato stipulato tra la proprietà degli immobili e la società che concede la disponibilità degli immobili stessi mediante contratto di affitto di ramo d’azienda. L’articolo 65 del decreto “cura Italia” ( Dl 18/ 2020) prevede, che al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid– 19, ai soggetti esercenti attività d’impresa sia riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/ 1. Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del Dpcm 11 marzo 2020 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a norma dell’articolo 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241.
L’agenzia delle Entrate, con la circolare 8/ 2020, ha chiarito che, ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60% dell’ammontare del canone di locazione, essa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal canone, sicché in coerenza con tale finalità il credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.
Inoltre, la stessa circolare ha precisato che gli immobili oggetto di locazione ( per cui è possibile fruire del credito d’imposta) devono essere classificati nella categoria catastale C/ 1 ( negozi e botteghe). Restano, quindi, esclusi dal credito d’imposta previsto dal decreto i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale: ad esempio quelli di categoria D/8 o, come indicato nelle risposte ministeriali alle domande più frequenti ( Faq), quelli concessi mediante affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili a uso commerciale.
Il lettore deve verificare se può usufruire del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e per l’affitto d’azienda in base all’articolo 28 del Dl 34/ 2020 ( decreto Rilancio). Questa disposizione prevede un credito d’imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, pari al 30% dei relativi canoni. Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.