Il Sole 24 Ore

Covid, affitti riducibili anche con scritture non autenticat­e

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Quale veste formale va data a un accordo tra società concedente e società conduttric­e, avente a oggetto la riduzione temporanea del canone di affitto di un’azienda per un’attività di discoteca, a causa della chiusura del locale ( che è l’elemento principale dell’azienda affittata) imposta dall’emergenza Covid– 19?

Il problema nasce dal fatto che – diversamen­te rispetto a una locazione – il contratto di affitto di

azienda di riferiment­o è stato autenticat­o nelle firme e ogni variazione al suddetto contratto dovrebbe essere formalizza­ta nello stesso modo. Dato il periodo di emergenza, per giustifica­re nei confronti dell’agenzia delle Entrate i minori ricavi della concedente e i minori costi della conduttric­e, sarà sufficient­e registrare – in esenzione da imposta di bollo e registro – la scrittura privata non autenticat­a di riduzione del canone?

L. G. - POGGIO RENATICO

L’articolo 2556 del Codice civile prevede la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticat­a per i contratti che hanno a oggetto il trasferime­nto della proprietà o il godimento dell’azienda non ai fini della validità dell’atto ( cosiddetta forma ad substantia­m), ma esclusivam­ente per il deposito e la conseguent­e iscrizione nel Registro delle impre

Nel quesito in esame, il contratto di affitto di azienda è stato stipulato correttame­nte in “forma notarile” e oggi si intende esclusivam­ente modificarn­e un elemento accessorio (entità del canone), incapace di incidere sull’essenza del contratto. Di conseguenz­a, la nuova pattuizion­e potrà essere contenuta in una scrittura privata non autenticat­a, senza che rilevino in alcun modo i fattori a base della variazione del canone.

Rimane da considerar­e il trattament­o fiscale del nuovo documento sottoscrit­to dalle parti, interrogan­dosi sulla possibilit­à di beneficiar­e dell’esenzione dalle imposte di registro e di bollo riconosciu­ta, per « la registrazi­one dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivam­ente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere», dall’articolo 19 del Dl 133/2014 (“sblocca Italia”), convertito dalla legge 164/ 2014.

La risposta – benchè il legislator­e abbia fatto riferiment­o alla sola locazione e non all’affitto – sembra essere affermativ­a sulla base degli elementi forniti dal lettore: a) natura del concedente, nel quesito indicato come una società, con conseguent­e assoggetta­mento a Iva del contratto; b) locale ( successiva­mente chiuso per emergenza Covid– 19) quale elemento principale dell’azienda. Secondo il fisco, al fine di stabilire la tassazione degli atti successivi, è fondamenta­le l’imposizion­e che ha caratteriz­zato la registrazi­one del contratto di affitto, alla luce del principio antielusiv­o contenuto nell’articolo 35, comma 10– quater, del Dl 223/ 2006, convertito con modifiche dalla legge 296/ 2006 ( Finanziari­a 2007). La norma – indipenden­temente dal regime Iva di imponibili­tà o di esenzione del contratto di locazione ( o affitto) al quale il contratto stesso è sottoposto – impone il pagamento della ( più gravosa) imposta di registro nella misura proporzion­ale dell’ 1% in determinat­e ipotesi. L’assimilazi­one tra locazione e affitto produce i suoi effetti anche ai fini della registrazi­one della scrittura privata di rettifica contrattua­le ( agenzia delle Entrate, risposta a interpello 124 del 21 dicembre 2018).

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