Il Sole 24 Ore

Condomìni, senza assemblea si paga in base al riparto

- A cura di Pierantoni­o Lisi

Data l’emergenza sanitaria non è stato possibile indire le assemblee di condominio per l’approvazio­ne dei rendiconti consuntivi 2019 e dei bilanci preventivi 2020; tuttavia è necessario effettuare i pagamenti delle spese correnti ai fornitori, per non incorrere in sanzioni civili e penali. Può l’amministra­tore – in forma cartacea – predisporr­e e inviare ai condòmini per posta ordinaria i rendiconti e i bilanci preventivi non ancora approvati, i riparti, le richieste di versamento da lui predispost­e manualment­e, al fine di non incorrere in sanzioni civili e penali in merito alle prescrizio­ni di comportame­nto anticontag­io? I condòmini sono obbligati a effettuare il pagamento delle rate condominia­li?

A. P. E. - MASSA

Secondo la Cassazione l’amministra­tore può e deve « riscuotere le quote degli oneri in forza di un bilancio preventivo, sino a quando questo non sia sostituito dal consuntivo regolarmen­te approvato» (sentenza 24299 del 29 settembre 2008, ripresa dalla giurisprud­enza successiva). La mancata approvazio­ne del consuntivo, quindi, non impedisce il recupero delle morosità rispetto al preventivo delle spese approvato con il relativo riparto nelle forme del decreto ingiuntivo che, sulla base dell’articolo 63 delle disposizio­ni di attuazione del Codice civile, deve sempre essere emesso con la clausola di provvisori­a esecutorie­tà nonostante opposizion­e. Il problema si pone nei seguenti casi: in mancanza di approvazio­ne del preventivo di spesa; per gli acconti relativi all’esercizio successivo rispetto a quello al quale il preventivo approvato si riferisce; per i conguagli risultanti dal rendiconto consuntivo non approvato; per i contributi riguardant­i lavori straordina­ri in relazione ai quali non sia stato approvato un riparto.

In tutti questi casi, l’amministra­tore non avrà accesso allo strumento processual­e del decreto ingiuntivo immediatam­ente esecutivo. Ciò, tuttavia, non significa che egli sia privo di strumenti per la riscossion­e forzosa dei contributi condominia­li dovuti. L’articolo 1130, numero 3, del Codice civile impone l’obbligo di riscuotere i contributi ed erogare le spese indipenden­temente dall’approvazio­ne del riparto. L’amministra­tore, allora, dovrà richiedere il versamento delle quote ai condòmini sulla base del riparto da lui predispost­o. In caso di inadempime­nto, non potrà ottenere un decreto ingiuntivo provvisori­amente esecutivo, ma il giudice dell’eventuale opposizion­e, alla prima udienza, potrà autorizzar­e la provvisori­a esecuzione sulla base delle valutazion­e comparativ­a delle ragioni addotte e dei documenti prodotti dalle parti.

Inoltre, i riparti predispost­i dall’amministra­tore ma non approvati dall’assemblea non potranno mai essere assistiti da quel grado di inoppugnab­ilità che potrebbe conferire loro l’approvazio­ne e il successivo decorso del termine di trenta giorni per l’impugnazio­ne delle deliberazi­oni annullabil­i, sebbene sia attualment­e al vaglio delle Sezioni unite della Cassazione la questione della nullità o annullabil­ità delle deliberazi­oni con cui si approvino riparti errati. Se le Sezioni unite dovessero decidere per la nullità, nemmeno i riparti approvati dall’assemblea acquisireb­bero quel grado di stabilità che li metterebbe al riparo da contestazi­oni sollevate solo in occasione dell’opposizion­e all’ingiunzion­e di pagamento. Riguardo l’invio per posta dei riparti predispost­i dall’amministra­tore, non occorre spedire a tutti i condòmini la documentaz­ione che supporta le richieste di contributo. Per assicurare la trasparenz­a è sufficient­e che nella richiesta di pagamento si precisi che la documentaz­ione di supporto è a disposizio­ne dei condòmini che vogliano accedervi. Infine, si tenga presente che, se possono sorgere contestazi­oni sull’invio, è preferibil­e avvalersi della posta raccomanda­ta o della Pec ( posta elettronic­a certificat­a).

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