Il Sole 24 Ore

Non perde la detrazione il box concesso in comodato

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- A cura di Marco Zandona

Devo comprare direttamen­te dal costruttor­e un appartamen­to, con relativo box, che sarà intestato a me come prima casa. Vorrei sapere se è possibile fruire della detrazione del 50 per cento per il box anche nel caso in cui quest’ultimo venga dato in comodato d’uso a mia figlia.

A. G. - FORLÍ

La risposta è affermativ­a, a condizione che si tratti di box di nuova costruzion­e ceduto dal costruttor­e. La detrazione Irpef del 50 per cento (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/ 1986, e articolo 1, comma 175, legge 160/2019, di Bilancio per il 2020) spetta anche all’acquirente di box pertinenzi­ale a un’abitazione, purché di nuova realizzazi­one e limitatame­nte ai costi sostenuti dall’impresa cedente per la costruzion­e dello stesso ( da assumere nel limite massimo di 96mila euro), così come risultanti da un’attestazio­ne da questa rilasciata. Il pagamento dev’essere effettuato con bonifico bancario o postale da cui risultino il codice fiscale del beneficiar­io, la partita Iva dell’impresa cedente e la causale di versamento ( acquisto box pertinenzi­ale). In sostanza, si tratta del prezzo di acquisto al netto del valore dell’area, dell’utile di impresa e delle spese generali di cantiere. La dichiarazi­one viene rilasciata a parte dal costruttor­e (dichiarazi­one specifica conservata dall’acquirente ed esibita a richiesta dell’amministra­zione finanziari­a in sede di controllo).

A tal fine è irrilevant­e che il box, dopo l’acquisto, sia concesso in comodato alla figlia del proprietar­io. La detrazione compete, infatti, a prescinder­e dall’uso diretto o da concession­e in comodato o locazione.

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