Il Sole 24 Ore

Criteri per la fatturazio­ne in regime di non imponibili­tà

[ 1056]

- A cura di Giorgio Confente

L’emissione di una fattura in regime di non imponibili­tà può, in base all’articolo 8, comma 1, lettera c, del Dpr 633/ 1972, avvenire solo se il cedente ha ricevuto e riscontrat­o telematica­mente l’invio della lettera d’intento da parte del committent­e, e previa indicazion­e in fattura del protocollo telematico? Con riferiment­o a quanto sopra, il riceviment­o della lettera d’intento nel mese di gennaio può essere riscontrat­o con la sola fatturazio­ne di fine mese? Faccio questo esempio: prestazion­e o vendita o consegna merce 20 gennaio, fatturazio­ne 31 gennaio, riceviment­o e riscontro lettera di intento 25 gennaio. Su queste basi sarebbe corretto fatturare in regime di non imponibili­tà, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera c, del Dpr 633/ 1972? M. B. - MILANO

Nel caso proposto dall’esempio non è possibile emettere una fattura in regime di non imponibili­tà, perché la verifica della trasmissio­ne telematica della lettera d’intento è fatta solo in data 25 gennaio, dopo la consegna della merce o il pagamento del servizio (20 gennaio), anche se prima della data di emissione della fattura ( 31 gennaio).

Il riscontro della trasmissio­ne telematica dev’essere fatto prima della consegna del bene o del pagamento anticipato rispetto alla fattura (per ( per beni e servizi). L’articolo 7, comma 4–bis, del Dlgs 471/1997 dispone che è punibile con la sanzione dal 100 al 200 per cento dell’imposta non applicata in fattura il cedente o prestatore che “effettua” cessioni o prestazion­i senza avere prima riscontrat­o l’avvenuta trasmissio­ne telematica della dichiarazi­one da parte del cessionari­o o committent­e. Il termine per fare questa verifica è il momento di “effettuazi­one dell’operazione”, rilevante ai fini Iva e definito con i criteri previsti dall’articolo 6 del Dpr 633/ 1972.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy