Criteri per la fatturazione in regime di non imponibilità
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L’emissione di una fattura in regime di non imponibilità può, in base all’articolo 8, comma 1, lettera c, del Dpr 633/ 1972, avvenire solo se il cedente ha ricevuto e riscontrato telematicamente l’invio della lettera d’intento da parte del committente, e previa indicazione in fattura del protocollo telematico? Con riferimento a quanto sopra, il ricevimento della lettera d’intento nel mese di gennaio può essere riscontrato con la sola fatturazione di fine mese? Faccio questo esempio: prestazione o vendita o consegna merce 20 gennaio, fatturazione 31 gennaio, ricevimento e riscontro lettera di intento 25 gennaio. Su queste basi sarebbe corretto fatturare in regime di non imponibilità, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera c, del Dpr 633/ 1972? M. B. - MILANO
Nel caso proposto dall’esempio non è possibile emettere una fattura in regime di non imponibilità, perché la verifica della trasmissione telematica della lettera d’intento è fatta solo in data 25 gennaio, dopo la consegna della merce o il pagamento del servizio (20 gennaio), anche se prima della data di emissione della fattura ( 31 gennaio).
Il riscontro della trasmissione telematica dev’essere fatto prima della consegna del bene o del pagamento anticipato rispetto alla fattura (per ( per beni e servizi). L’articolo 7, comma 4–bis, del Dlgs 471/1997 dispone che è punibile con la sanzione dal 100 al 200 per cento dell’imposta non applicata in fattura il cedente o prestatore che “effettua” cessioni o prestazioni senza avere prima riscontrato l’avvenuta trasmissione telematica della dichiarazione da parte del cessionario o committente. Il termine per fare questa verifica è il momento di “effettuazione dell’operazione”, rilevante ai fini Iva e definito con i criteri previsti dall’articolo 6 del Dpr 633/ 1972.