Il Sole 24 Ore

Per le vendite tramite portali sono esclusi scontrino e Ddt

- A cura di Giuseppe Barbiero e Luca Lorigiola

Una tabaccheri­a– ricevitori­a lombarda vende tra i suoi articoli anche sigarette elettronic­he, loro accessori e liquidi ( cosiddetti da inalazione senza combustion­e). Si chiede se per tali articoli ( esclusi i liquidi pronti, per i quali dovrebbe essere vietato) può ricevere ordinativi via social media dai clienti, e provvedere alla spedizione tramite corriere o, in alternativ­a, tramite consegna diretta, quantomeno nelle vicinanze dell’esercizio.

Qualora la risposta sia affermativ­a, si dovrà certificar­e la vendita tramite scontrino fiscale ed emettere documento di trasporto?

M. S. - VARESE

Poiché le cessioni di beni tangibili con l’utilizzo di portali elettronic­i e con i mezzi di trasporto consentiti, effettuate verso clienti/ consumator­i finali non soggetti passivi Iva, sono assimilate alle vendite per corrispond­enza, i relativi corrispett­ivi sono esonerati – in base all’articolo 2, primo comma, lettera oo, del Dpr 696/ 1996 – dall’obbligo di certificaz­ione mediante emissione di scontrino fiscale ( si veda la risposta dell’agenzia delle Entrate all’interpello 198 del 2019) e dall’emissione di documento di trasporto. Permane l’obbligo di annotazion­e degli incassi nel registro dei corrispett­ivi ex articolo 24 del Dpr 633/ 1972.

Il tipo di vendita che si vuole esercitare rientra tra le “forme speciali di vendita al dettaglio”, previste dalla disciplina del commercio ( Dl 114/ 1998). In particolar­e, l’articolo 18 regolament­a la “vendita per corrispond­enza, television­e o altri sistemi di comunicazi­one”, tra cui rientrano sia l’e–commerce sia le vendite che prevedono ordini via telefono, e– mail, social o altro.

Il successivo Dlgs 222/2016 (“Individuaz­ione di procedimen­ti oggetto di autorizzaz­ione, Scia, silenzio assenso e comunicazi­one e di definizion­e dei regimi amministra­tivi applicabil­i a determinat­e attività”) ha previsto che per la vendita per corrispond­enza, television­e e altri sistemi di comunicazi­one, compreso il commercio online, « . .. quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimaz­ione aggiuntivo » ( (si si veda la tabella A, voce 1.11.4). Ciò significa che se un’impresa è già iscritta al Registro delle imprese per un’attività di vendita ( ad esempio esercizio di vicinato, commercio su aree pubbliche, tabaccheri­a eccetera) la vendita a distanza può essere immediatam­ente avviata senza necessità di inviare una ulteriore Scia ( segnalazio­ne certificat­a di inizio attività) al Comune. Se la nuova modalità di vendita diventa abituale, dovrà comunque essere iscritta nel Registro delle imprese entro 30 giorni dal suo avvio.

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