Per le vendite tramite portali sono esclusi scontrino e Ddt
Una tabaccheria– ricevitoria lombarda vende tra i suoi articoli anche sigarette elettroniche, loro accessori e liquidi ( cosiddetti da inalazione senza combustione). Si chiede se per tali articoli ( esclusi i liquidi pronti, per i quali dovrebbe essere vietato) può ricevere ordinativi via social media dai clienti, e provvedere alla spedizione tramite corriere o, in alternativa, tramite consegna diretta, quantomeno nelle vicinanze dell’esercizio.
Qualora la risposta sia affermativa, si dovrà certificare la vendita tramite scontrino fiscale ed emettere documento di trasporto?
M. S. - VARESE
Poiché le cessioni di beni tangibili con l’utilizzo di portali elettronici e con i mezzi di trasporto consentiti, effettuate verso clienti/ consumatori finali non soggetti passivi Iva, sono assimilate alle vendite per corrispondenza, i relativi corrispettivi sono esonerati – in base all’articolo 2, primo comma, lettera oo, del Dpr 696/ 1996 – dall’obbligo di certificazione mediante emissione di scontrino fiscale ( si veda la risposta dell’agenzia delle Entrate all’interpello 198 del 2019) e dall’emissione di documento di trasporto. Permane l’obbligo di annotazione degli incassi nel registro dei corrispettivi ex articolo 24 del Dpr 633/ 1972.
Il tipo di vendita che si vuole esercitare rientra tra le “forme speciali di vendita al dettaglio”, previste dalla disciplina del commercio ( Dl 114/ 1998). In particolare, l’articolo 18 regolamenta la “vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione”, tra cui rientrano sia l’e–commerce sia le vendite che prevedono ordini via telefono, e– mail, social o altro.
Il successivo Dlgs 222/2016 (“Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, Scia, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività”) ha previsto che per la vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio online, « . .. quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo » ( (si si veda la tabella A, voce 1.11.4). Ciò significa che se un’impresa è già iscritta al Registro delle imprese per un’attività di vendita ( ad esempio esercizio di vicinato, commercio su aree pubbliche, tabaccheria eccetera) la vendita a distanza può essere immediatamente avviata senza necessità di inviare una ulteriore Scia ( segnalazione certificata di inizio attività) al Comune. Se la nuova modalità di vendita diventa abituale, dovrà comunque essere iscritta nel Registro delle imprese entro 30 giorni dal suo avvio.