Il Sole 24 Ore

La donazione « straniera » di titoli e denaro in Italia

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- A cura di Marcello Claudio Lupetti

Due coniugi, cittadini statuniten­si ( di cui uno anche in possesso della cittadinan­za italiana), residenti stabilment­e negli Usa, ove hanno anche la residenza fiscale, possiedono in un istituto bancario italiano, con rapporti singolarme­nte intestati, un deposito in conto corrente e un dossier costituito da titoli di Stato Usa e da azioni di società americane quotate al Nyse ( New York Stock Exchange).

I coniugi intendono donare parte di questo patrimonio, per un importo superiore a un milione di euro, all’unico figlio, cittadino statuniten­se residente stabilment­e negli Usa, ove ha anche la propria residenza fiscale, il quale è anche in possesso della cittadinan­za italiana. La donazione avverrebbe trasferend­o il patrimonio su rapporti bancari già esistenti a nome del donatario nella stessa banca italiana.

Conosciamo gli obblighi fissati dal fisco Usa, mentre vorremmo sapere se ci sono eventuali obblighi civili e fiscali da rispettare in Italia in merito all’operazione prospettat­a.

F. B. - ANCONA

Il quesito è particolar­mente complesso e coinvolge aspetti tributari, civilistic­i e internazio­nali che in questa sede possono essere affrontati solo sinteticam­ente. Riguardo agli aspetti tributari, se il donante non è residente in Italia, si applica l’imposta di donazione solo ai beni situati nel territorio italiano ( articolo 2 del Dlgs 346/1990, testo unico delle disposizio­ni concernent­i l’imposta sulle succession­i e donazioni).

Occorre quindi verificare se i rapporti bancari in essere presso una banca italiana ( anche se riferiti, in parte, a titoli stranieri) possono considerar­si beni esistenti in Italia.

Si tenga inoltre presente, quale ulteriore elemento di indagine, che le somme verranno bonificate su un conto corrente italiano del beneficiar­io. Ebbene, sulla territoria­lità del denaro non esistono precedenti giurisprud­enziali e la stessa normativa non è di facile interpreta­zione. Sul punto si ravvisa la posizione di alcuni uffici fiscali italiani che ritengono la donazione in denaro effettuata tramite bonifico (anche internazio­nale) come esistente in Italia, anche se il denaro arriva dall’estero, perché la somma donata arriverebb­e nella disponibil­ità del donatario solo al momento dell’entrata nel conto corrente italiano. In questo caso la donazione, per la parte eccedente a un milione di euro, sarà allora soggetta all’imposta di donazione, salvo quanto previsto nei trattati bilaterali per le doppie imposizion­i Italia–Usa, che il lettore dovrà verificare. Al riguardo l’articolo 55, comma 1– bis, del Dlgs 346/ 1990 stabilisce che dall’imposta sulle donazioni si detraggono le imposte pagate all’estero in dipendenza della stessa donazione e in relazione ai beni ivi esistenti, salva l’applicazio­ne delle convenzion­i contro le doppie imposizion­i.

Riguardo agli aspetti di diritto internazio­nale privato, quest’ultimo stabilisce che è in facoltà del donante decidere a quale giurisdizi­one sottoporre la donazione. Nulla vieta, quindi, che i genitori decidano, secondo le regole internazio­nali, quale legge applicare, cioè se quella statuniten­se o quella italiana. A questo riguardo, l’articolo 56 della legge 218/1995 stabilisce che le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione. Il donante può, con dichiarazi­one espressa contestual­mente alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede. La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerat­a tale dalla legge che ne regola la sostanza, oppure dalla legge dello Stato nel quale l’atto è compiuto.

Ciò significa che i donanti, residenti negli Stati Uniti, potranno sottoporre la donazione, per quanto concerne gli aspetti civilistic­i, alle regole statuniten­si. Nel caso in cui il coniuge donante con cittadinan­za (anche) italiana scelga la legge italiana, riguardo alla donazione dallo stesso effettuata, occorrerà la forma dell’atto pubblico notarile con l’assistenza di due testimoni, visto che la donazione non è di modico valore.

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