La donazione « straniera » di titoli e denaro in Italia
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Due coniugi, cittadini statunitensi ( di cui uno anche in possesso della cittadinanza italiana), residenti stabilmente negli Usa, ove hanno anche la residenza fiscale, possiedono in un istituto bancario italiano, con rapporti singolarmente intestati, un deposito in conto corrente e un dossier costituito da titoli di Stato Usa e da azioni di società americane quotate al Nyse ( New York Stock Exchange).
I coniugi intendono donare parte di questo patrimonio, per un importo superiore a un milione di euro, all’unico figlio, cittadino statunitense residente stabilmente negli Usa, ove ha anche la propria residenza fiscale, il quale è anche in possesso della cittadinanza italiana. La donazione avverrebbe trasferendo il patrimonio su rapporti bancari già esistenti a nome del donatario nella stessa banca italiana.
Conosciamo gli obblighi fissati dal fisco Usa, mentre vorremmo sapere se ci sono eventuali obblighi civili e fiscali da rispettare in Italia in merito all’operazione prospettata.
F. B. - ANCONA
Il quesito è particolarmente complesso e coinvolge aspetti tributari, civilistici e internazionali che in questa sede possono essere affrontati solo sinteticamente. Riguardo agli aspetti tributari, se il donante non è residente in Italia, si applica l’imposta di donazione solo ai beni situati nel territorio italiano ( articolo 2 del Dlgs 346/1990, testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni).
Occorre quindi verificare se i rapporti bancari in essere presso una banca italiana ( anche se riferiti, in parte, a titoli stranieri) possono considerarsi beni esistenti in Italia.
Si tenga inoltre presente, quale ulteriore elemento di indagine, che le somme verranno bonificate su un conto corrente italiano del beneficiario. Ebbene, sulla territorialità del denaro non esistono precedenti giurisprudenziali e la stessa normativa non è di facile interpretazione. Sul punto si ravvisa la posizione di alcuni uffici fiscali italiani che ritengono la donazione in denaro effettuata tramite bonifico (anche internazionale) come esistente in Italia, anche se il denaro arriva dall’estero, perché la somma donata arriverebbe nella disponibilità del donatario solo al momento dell’entrata nel conto corrente italiano. In questo caso la donazione, per la parte eccedente a un milione di euro, sarà allora soggetta all’imposta di donazione, salvo quanto previsto nei trattati bilaterali per le doppie imposizioni Italia–Usa, che il lettore dovrà verificare. Al riguardo l’articolo 55, comma 1– bis, del Dlgs 346/ 1990 stabilisce che dall’imposta sulle donazioni si detraggono le imposte pagate all’estero in dipendenza della stessa donazione e in relazione ai beni ivi esistenti, salva l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
Riguardo agli aspetti di diritto internazionale privato, quest’ultimo stabilisce che è in facoltà del donante decidere a quale giurisdizione sottoporre la donazione. Nulla vieta, quindi, che i genitori decidano, secondo le regole internazionali, quale legge applicare, cioè se quella statunitense o quella italiana. A questo riguardo, l’articolo 56 della legge 218/1995 stabilisce che le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione. Il donante può, con dichiarazione espressa contestualmente alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede. La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza, oppure dalla legge dello Stato nel quale l’atto è compiuto.
Ciò significa che i donanti, residenti negli Stati Uniti, potranno sottoporre la donazione, per quanto concerne gli aspetti civilistici, alle regole statunitensi. Nel caso in cui il coniuge donante con cittadinanza (anche) italiana scelga la legge italiana, riguardo alla donazione dallo stesso effettuata, occorrerà la forma dell’atto pubblico notarile con l’assistenza di due testimoni, visto che la donazione non è di modico valore.