Per il regime di trasparenza vale il vincolo triennale
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Una Srl costituita nel 2015, in regime di trasparenza dallo stesso anno, per il periodo d’imposta 2019, e
quindi dalla prossima dichiarazione dei redditi, potrà optare per il regime normale tassando gli utili ai fini Ires oppure, per la regola triennale ( 2015– 2017 e 2018– 2020), potrà aderire al regime normale solo dall’esercizio 2021?
T. M. - FROSINONE
LLa società potrà revocare il regime della trasparenza fiscale solamente decorsa la durata minima di tre esercizi, in quanto l'opzione esercitata è irrevocabile. Nel caso descritto dal lettore, pertanto, la società potrà revocare il regime della trasparenza solo nel 2021, con effetto dallo stesso anno. A tal fine, dovrà barrare l'apposi-ta casella del modello di dichiarazione dei redditi (casella 2 del rigo OP11, se non cambieranno i riferimenti ai righi nel modello redditi SC 2021). Nel rigo OP 11 va barrata la casella in funzione della tipologia della comunicazione effettuata.
Come indicato dalle istruzioni del modello Redditi Sc, l'op-zione ha la durata di tre esercizi sociali ed è irrevocabile. Al termine del triennio, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che sia revocata. Con il Dm Economia e finanze 23 aprile 2004 sono state adottate le disposizioni applicative del regime in questio-ne. La sezione va compilata dalla società trasparente per comunicare:
• l'esercizio dell'opzione perla trasparenza fiscale (artico-lo 4, comma 1, del Dm citato);
• la revoca dell'opzione per la trasparenza fiscale (articolo 115, comma 4, del Tuir, Dpr 917/1986);
• la conferma del regime di tassazione per trasparenza (articolo 10, comma 4, del Dm).
La comunicazione va effettuata dalla società trasparente all'agenzia delle Entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare, revocare o confermare l'opzione (articolo 16 del Dlgs 175/2014).