Il Sole 24 Ore

La forma del finanziame­nto stabilisce la tassazione

- A cura di Cristina Odorizzi

Una Srl, avente come socio unico una Sas, chiede a quest’ultima un finanziame­nto infruttife­ro. Il bonifico viene effettuato in data antecedent­e all’invio della email via Pec ( posta elettronic­a certificat­a) di proposta e accettazio­ne del finanziame­nto. In questo caso, potrebbe essere applicata dagli uffici finanziari l’imposta di registro del 3 per cento?

C. D. - TRENTO

Preliminar­mente, va precisato che il finanziame­nto dei soci può perfeziona­rsi verbalment­e, tramite scrittura privata registrata, o mediante scambio di corrispond­enza tra il socio e la partecipat­a. Le parti possono, quindi, liberament­e scegliere di formalizza­re l’erogazione del finanziame­nto secondo le modalità ritenute opportune, fermo restando che dalla forma contrattua­le prescelta discendono specifici obblighi ai fini dell’imposta di registro che può essere: – proporzion­ale (3 per cento), in presenza di una scrittura privata ( articolo 9 della Tariffa, parte I, del Dpr 131/ 1986, testo unico delle disposizio­ni concernent­i l’imposta di registro);

– fissa ( 200 euro), e soltanto in caso d’uso, se la concession­e del finanziame­nto è prevista da uno scambio di corrispond­enza tra il socio e la partecipat­a;

– esclusa, se il finanziame­nto è stato perfeziona­to verbalment­e ( articolo 3, comma 1, Dpr 131/ 1986). Pertanto, il solo fatto che l’erogazione del finanziame­nto sia avvenuta prima del perfeziona­mento dello scambio di corrispond­enza, non implica l’assoggetta­mento a imposta fissa di registro, in quanto, di fatto, la medesima erogazione è avvenuta previo accordo verbale. Si consiglia tuttavia di menzionare, nell’ambito dello scambio di corrispond­enza o con ulteriore specifica, il fatto che l’erogazione preventiva atteneva comunque al finanziame­nto soci, poi formalment­e richiesto, giusta richiesta verbale già formulata.

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