La forma del finanziamento stabilisce la tassazione
Una Srl, avente come socio unico una Sas, chiede a quest’ultima un finanziamento infruttifero. Il bonifico viene effettuato in data antecedente all’invio della email via Pec ( posta elettronica certificata) di proposta e accettazione del finanziamento. In questo caso, potrebbe essere applicata dagli uffici finanziari l’imposta di registro del 3 per cento?
C. D. - TRENTO
Preliminarmente, va precisato che il finanziamento dei soci può perfezionarsi verbalmente, tramite scrittura privata registrata, o mediante scambio di corrispondenza tra il socio e la partecipata. Le parti possono, quindi, liberamente scegliere di formalizzare l’erogazione del finanziamento secondo le modalità ritenute opportune, fermo restando che dalla forma contrattuale prescelta discendono specifici obblighi ai fini dell’imposta di registro che può essere: – proporzionale (3 per cento), in presenza di una scrittura privata ( articolo 9 della Tariffa, parte I, del Dpr 131/ 1986, testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro);
– fissa ( 200 euro), e soltanto in caso d’uso, se la concessione del finanziamento è prevista da uno scambio di corrispondenza tra il socio e la partecipata;
– esclusa, se il finanziamento è stato perfezionato verbalmente ( articolo 3, comma 1, Dpr 131/ 1986). Pertanto, il solo fatto che l’erogazione del finanziamento sia avvenuta prima del perfezionamento dello scambio di corrispondenza, non implica l’assoggettamento a imposta fissa di registro, in quanto, di fatto, la medesima erogazione è avvenuta previo accordo verbale. Si consiglia tuttavia di menzionare, nell’ambito dello scambio di corrispondenza o con ulteriore specifica, il fatto che l’erogazione preventiva atteneva comunque al finanziamento soci, poi formalmente richiesto, giusta richiesta verbale già formulata.