Il Sole 24 Ore

Se c’è impugnazio­ne si ricorre al vecchio organo di controllo

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- A cura di Gianluca Dan

Una Spa approva il bilancio 2018 con certificaz­ione del collegio sindacale, che svolge anche la revisione contabile. In seguito, l’organo di controllo viene sdoppiato e l’attività di revisione contabile viene assegnata a un’apposita società. I soci di minoranza impugnano successiva­mente il bilancio, che viene parzialmen­te modificato e quindi dovrà essere approvato dall’assemblea dei soci.

Il nuovo bilancio sarà certificat­o, per la parte di revisione contabile, dal collegio sindacale o dalla societá di revisione?

F. M. - ROMA

Si ritiene che, nel caso descritto dal lettore, sia stato applicato l’articolo 2434– bis del Codice civile, che prevede l’invalidità della deliberazi­one di approvazio­ne del bilancio e stabilisce che le azioni previste dagli articoli 2377 ( annullabil­ità delle deliberazi­oni) e 2379 ( nullità delle deliberazi­oni) non possono essere proposte nei confronti delle deliberazi­oni di approvazio­ne del bilancio dopo che è avvenuta l’approvazio­ne del bilancio dell’esercizio successivo. La legittimaz­ione a impugnare la deliberazi­one di approvazio­ne del bilancio, su cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi, spetta a tanti soci che rappresent­ino almeno il 5 per cento del capitale sociale. Il bilancio dell’esercizio, nel corso del quale viene dichiarata l’invalidità indicata, tiene conto delle ragioni di questa.

Ciò premesso, si ritiene che il bilancio 2018 sia soggetto a revisione legale del collegio sindacale, organo che era deputato al controllo di tale bilancio e lo è tuttora, in vista della sua approvazio­ne assemblear­e. Tale assunto parte dal presuppost­o che, in base al comma 2 dell’articolo 2409– quater del Codice civile, l’incarico del revisore legale ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazio­ne del bilancio relativo al

terzo esercizio dell’incarico. Approvazio­ne del bilancio che, nel caso specifico, non è avvenuta, stante l’impugnazio­ne dei soci di minoranza e la successiva modifica, che obbliga a una nuova convocazio­ne dell’assemblea dei soci.

Inoltre, si segnala che, stando alla pratica profession­ale, il nuovo soggetto incaricato della revisione legale avrà assunto l’incarico sulla base di un apposito mandato di durata triennale che comprende i bilanci dal 2019 al 2021, non potendo quindi esprimersi su un bilancio, quello del 2018, per il quale non aveva il mandato.

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