Imposta dell’ 1% per l’atto di divisione di un bene
In seguito a una divisione giudiziale di un immobile, senza conguaglio, pervenuto per successione, chiedo a quanto ammontano le percentuali per le imposte di registro, catastale e ipotecarie. Specifico che per me si tratta di una seconda casa.
G. B. - GORIZIA
L’atto di divisione si configura quale strumento giuridico attraverso il quale si porta a cessazione lo stato di comunione, esistente tra più soggetti, mediante l’attribuzione a ciascuno di essi della titolarità esclusiva « su una parte determinata del bene o dei beni comuni, corrispondente per valore alla quota spettante nello stato di indivisione » .
Secondo l’opinione prevalente, si tratta di un istituto avente natura dichiarativa. Pertanto, si può rilevare che la disposizione di riferimento, per il trattamento fiscale della divisione, è costituita dalla norma contenuta nell’articolo 3 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/ 1986 ( testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), il quale dispone che gli atti di natura dichiarativa, relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura, sono assoggettati all’imposta di registro con l’aliquota dell’ 1 per cento. Nel merito, inoltre, la circolare 18/ E/ E/2013 2013 ha confermato che la divisione senza conguaglio è soggetta a imposta di registro dell’ 1 per cento. In riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, la divisione senza conguaglio è soggetta a 200 euro per ciascuna imposta ( circolare 2/ E/ 2014 e interpello 30 del 6 febbraio 2020).