Il Sole 24 Ore

Imposta dell’ 1% per l’atto di divisione di un bene

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In seguito a una divisione giudiziale di un immobile, senza conguaglio, pervenuto per succession­e, chiedo a quanto ammontano le percentual­i per le imposte di registro, catastale e ipotecarie. Specifico che per me si tratta di una seconda casa.

G. B. - GORIZIA

L’atto di divisione si configura quale strumento giuridico attraverso il quale si porta a cessazione lo stato di comunione, esistente tra più soggetti, mediante l’attribuzio­ne a ciascuno di essi della titolarità esclusiva « su una parte determinat­a del bene o dei beni comuni, corrispond­ente per valore alla quota spettante nello stato di indivision­e » .

Secondo l’opinione prevalente, si tratta di un istituto avente natura dichiarati­va. Pertanto, si può rilevare che la disposizio­ne di riferiment­o, per il trattament­o fiscale della divisione, è costituita dalla norma contenuta nell’articolo 3 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/ 1986 ( testo unico delle disposizio­ni concernent­i l’imposta di registro), il quale dispone che gli atti di natura dichiarati­va, relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura, sono assoggetta­ti all’imposta di registro con l’aliquota dell’ 1 per cento. Nel merito, inoltre, la circolare 18/ E/ E/2013 2013 ha confermato che la divisione senza conguaglio è soggetta a imposta di registro dell’ 1 per cento. In riferiment­o alle imposte ipotecaria e catastale, la divisione senza conguaglio è soggetta a 200 euro per ciascuna imposta ( circolare 2/ E/ 2014 e interpello 30 del 6 febbraio 2020).

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