Il Sole 24 Ore

Ricostruzi­one « fedele » con le distanze preesisten­ti

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Il mio confinante ha presentato al Comune una richiesta di “demolizion­e totale e fedele ricostruzi­one” di un fabbicato, costruito negli anni 50, che si trova a circa cinque metri dalla parete finestrata della mia abitazione.

Tale fabbricato era in realtà parte del vecchio acquedotto del Comune e pertanto non è possibile una fedele ricostruzi­one da adibire ad abitazione, per cui certamente si presentera­nno variazioni nel volume e/ o nel perimetro.

Quale distanza dalla mia parete finestrata dovrà essere rispettata da questa nuova costruzion­e? I “vecchi” cinque metri oppure i 10 metri?

M. C. - PADOVA

Secondo la giurisprud­enza amministra­tiva ( ad esempio: Consiglio di Stato, sentenza 4278/ 2017; Tar Campania, sentenza 5785/ 2017), nel caso in cui il manufatto che costituisc­e il risultato di una demolizion­e e ricostruzi­one ( ristruttur­azione edilizia) venga ricostruit­o con coincidenz­a di area di sedime e di sagoma, esso – proprio perché “coincident­e” per tali profili con il manufatto preesisten­te – potrà sottrarsi al rispetto delle norme sulle distanze, in quanto sostitutiv­o di un precedente manufatto che già non rispettava dette distanze ( e magari preesistev­a anche alla stessa loro previsione normativa).

Diversamen­te occorre rispettare la distanza di 10 metri e/ o quelle previste dal Piano regolatore.

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