Ricostruzione « fedele » con le distanze preesistenti
Il mio confinante ha presentato al Comune una richiesta di “demolizione totale e fedele ricostruzione” di un fabbicato, costruito negli anni 50, che si trova a circa cinque metri dalla parete finestrata della mia abitazione.
Tale fabbricato era in realtà parte del vecchio acquedotto del Comune e pertanto non è possibile una fedele ricostruzione da adibire ad abitazione, per cui certamente si presenteranno variazioni nel volume e/ o nel perimetro.
Quale distanza dalla mia parete finestrata dovrà essere rispettata da questa nuova costruzione? I “vecchi” cinque metri oppure i 10 metri?
M. C. - PADOVA
Secondo la giurisprudenza amministrativa ( ad esempio: Consiglio di Stato, sentenza 4278/ 2017; Tar Campania, sentenza 5785/ 2017), nel caso in cui il manufatto che costituisce il risultato di una demolizione e ricostruzione ( ristrutturazione edilizia) venga ricostruito con coincidenza di area di sedime e di sagoma, esso – proprio perché “coincidente” per tali profili con il manufatto preesistente – potrà sottrarsi al rispetto delle norme sulle distanze, in quanto sostitutivo di un precedente manufatto che già non rispettava dette distanze ( e magari preesisteva anche alla stessa loro previsione normativa).
Diversamente occorre rispettare la distanza di 10 metri e/ o quelle previste dal Piano regolatore.