Il Sole 24 Ore

Ammessa la riproposiz­ione di un « punto » in assemblea

- A cura di Pierantoni­o Lisi

Nel fare eseguire i lavori di segnaletic­a orizzontal­e per il parcheggio nel nostro cortile, la ditta esecutrice ricavò un posto auto in più rispetto al prospetto approvato in assemblea, che prevedeva davanti ai cinque garage di proprietà altrettant­i spazi tutti intervalla­ti. Lo scorso anno abbiamo fatto ristruttur­are il fabbricato realizzand­o il cappotto, per cui gli spazi tra i garage e la ringhiera di confine si sono ridotti di circa 15 centimetri, creando difficoltà per le manovre di ingresso e di uscita dagli stessi. Nell’ultima assemblea ho evidenziat­o la necessità di fare tinteggiar­e nuovamente gli spazi portandoli da sei a cinque, così come a suo tempo era stato approvato, e di procedere quindi all’assegnazio­ne in uso. La mia proposta è stata respinta. È possibile ripresenta­re la domanda, e come andrebbe riformulat­a?

L. A. - POTENZA

L’ordine del giorno delle riunioni dell’assemblea è stabilito dall’amministra­tore, che ha il dovere di procedere alle convocazio­ni. Il lettore, dunque, potrà chiedere all’amministra­tore di inserire il punto che gli interessa all’ordine del giorno della successiva riunione, anche se in precedenza la sua proposta non è stata approvata. L’amministra­tore inserirà il punto all’ordine del giorno se lo ritiene necessario. Qualora, tuttavia, la richiesta provenga da almeno due condòmini che rappresent­ino almeno un sesto del valore dell’edificio, l’amministra­tore deve convocare un’apposita riunione entro dieci giorni o inserire il puto all’ordine del giorno della successiva riunione (articolo 66 delle disposizio­ni di attuazione del Codice civile). Se non vi provvede, i condòmini richiedent­i possono essi stessi convocare una riunione di condominio. Per altro verso, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea nei casi previsti dalla legge costituisc­e una grave irregolari­tà nella gestione che può dar luogo alla revoca giudiziale dell’amministra­tore (articolo 1129, n. 1, del Codice civile).

La richiesta può essere riformulat­a o ripresenta­ta negli stessi termini. Si ricorda che l’uso della posta raccomanda­ta è indispensa­bile se si vuole ottenere la prova dell’avvenuto invio e recapito di ogni comunicazi­one.

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