Ammessa la riproposizione di un « punto » in assemblea
Nel fare eseguire i lavori di segnaletica orizzontale per il parcheggio nel nostro cortile, la ditta esecutrice ricavò un posto auto in più rispetto al prospetto approvato in assemblea, che prevedeva davanti ai cinque garage di proprietà altrettanti spazi tutti intervallati. Lo scorso anno abbiamo fatto ristrutturare il fabbricato realizzando il cappotto, per cui gli spazi tra i garage e la ringhiera di confine si sono ridotti di circa 15 centimetri, creando difficoltà per le manovre di ingresso e di uscita dagli stessi. Nell’ultima assemblea ho evidenziato la necessità di fare tinteggiare nuovamente gli spazi portandoli da sei a cinque, così come a suo tempo era stato approvato, e di procedere quindi all’assegnazione in uso. La mia proposta è stata respinta. È possibile ripresentare la domanda, e come andrebbe riformulata?
L. A. - POTENZA
L’ordine del giorno delle riunioni dell’assemblea è stabilito dall’amministratore, che ha il dovere di procedere alle convocazioni. Il lettore, dunque, potrà chiedere all’amministratore di inserire il punto che gli interessa all’ordine del giorno della successiva riunione, anche se in precedenza la sua proposta non è stata approvata. L’amministratore inserirà il punto all’ordine del giorno se lo ritiene necessario. Qualora, tuttavia, la richiesta provenga da almeno due condòmini che rappresentino almeno un sesto del valore dell’edificio, l’amministratore deve convocare un’apposita riunione entro dieci giorni o inserire il puto all’ordine del giorno della successiva riunione (articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile). Se non vi provvede, i condòmini richiedenti possono essi stessi convocare una riunione di condominio. Per altro verso, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea nei casi previsti dalla legge costituisce una grave irregolarità nella gestione che può dar luogo alla revoca giudiziale dell’amministratore (articolo 1129, n. 1, del Codice civile).
La richiesta può essere riformulata o ripresentata negli stessi termini. Si ricorda che l’uso della posta raccomandata è indispensabile se si vuole ottenere la prova dell’avvenuto invio e recapito di ogni comunicazione.