Senza regolamento comunale distanze fissate dal giudice
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Due immobili sono separati da un muro di cinta e sono entrambi distanti 1,50 metri dal confine. Il primo immobile si trova a una quota di 2,50 metri inferiore rispetto al piano di calpestio dell’altro. Il confinante inferiore ha installato una stufa a pellet a ridosso della parete confinante; da questa esce una canna fumaria che sale in verticale. L’altezza della stessa non supera quella dello stabile vicino e i fumi, anziché in altezza, vengono deviati dal vento verso il basso, invadendo le abitazioni di fronte, i cui occupanti sono costretti a chiudere le finestre prospicienti.
Che cosa possono fare questi ultimi? Nel caso descritto ci sono distanze da rispettare? E qual è l’autorità a cui ricorrere?
M. V. - NAPOLI
Secondo quanto disposto dall’articolo 890 del Codice civile, le distanze da rispettare nella costruzione delle canne fumarie, oltre che di altri manufatti analoghi, sono date dai regolamenti comunali. In assenza di tale regolamento, e quindi di specifiche disposizioni in merito alle distanze da rispettare, la distanza dovrà essere fissata dal giudice, normalmente previa consulenza tecnica specifica.
Sia nel caso di assenza di regolamento comunale sia nel caso di violazione del medesimo, la competenza a dirimere la controversia è del Tribunale, poiché la questione coinvolge non solo l’aspetto delle immissioni nocive, ma anche quello del rispetto della normativa in materia di distanze introdotta dal regolamento comunale ( Cassazione, sesta sezione civile, sentenza 22730/ 2017).