Il Sole 24 Ore

Senza regolament­o comunale distanze fissate dal giudice

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- A cura di Massimo Sanguini

Due immobili sono separati da un muro di cinta e sono entrambi distanti 1,50 metri dal confine. Il primo immobile si trova a una quota di 2,50 metri inferiore rispetto al piano di calpestio dell’altro. Il confinante inferiore ha installato una stufa a pellet a ridosso della parete confinante; da questa esce una canna fumaria che sale in verticale. L’altezza della stessa non supera quella dello stabile vicino e i fumi, anziché in altezza, vengono deviati dal vento verso il basso, invadendo le abitazioni di fronte, i cui occupanti sono costretti a chiudere le finestre prospicien­ti.

Che cosa possono fare questi ultimi? Nel caso descritto ci sono distanze da rispettare? E qual è l’autorità a cui ricorrere?

M. V. - NAPOLI

Secondo quanto disposto dall’articolo 890 del Codice civile, le distanze da rispettare nella costruzion­e delle canne fumarie, oltre che di altri manufatti analoghi, sono date dai regolament­i comunali. In assenza di tale regolament­o, e quindi di specifiche disposizio­ni in merito alle distanze da rispettare, la distanza dovrà essere fissata dal giudice, normalment­e previa consulenza tecnica specifica.

Sia nel caso di assenza di regolament­o comunale sia nel caso di violazione del medesimo, la competenza a dirimere la controvers­ia è del Tribunale, poiché la questione coinvolge non solo l’aspetto delle immissioni nocive, ma anche quello del rispetto della normativa in materia di distanze introdotta dal regolament­o comunale ( Cassazione, sesta sezione civile, sentenza 22730/ 2017).

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