Il Sole 24 Ore

Prevenzion­e incendi: che fare in assenza del certificat­o

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Nel 2017 ho acquistato un appartamen­to di nuova costruzion­e, con cantina e posto auto coperto. Durante la compravend­ita il costruttor­e– venditore mi ha consegnato il certificat­o di agibilità. Il condominio dispone di 10 posti auto interrati con superficie coperta superiore a 300 metri quadrati. Successiva­mente alla vendita, abbiamo riscontrat­o che l’autorimess­a è sprovvisto del certificat­o di prevenzion­e incendi ( Cpi).

Il certificat­o di agibilità senza il Cpi è valido? L’atto di compravend­ita può essere invalidato e, inoltre, il singolo condomino può agire nei confronti del venditore– costruttor­e a norma dell’articolo 1669 oppure a norma dell’articolo 1453 del Codice civile, per l’adempiment­o degli obblighi contrattua­li? In alternativ­a può chiedere la riduzione del prezzo?

M. P. - ROMA

Viste le informazio­ni contenute nel quesito, ossia la presenza di un’autorimess­a con superficie coperta superiore a 300 metri quadrati, sembrerebb­e che il condominio in questione abbia in effetti l’obbligo di fare richiesta di certificat­o di prevenzion­e incendi, a norma dell’articolo 5 del Dpr 151/ 2011.

Ciò premesso, l’articolo 24 del Dpr 380/ 2001, che disciplina la richiesta di agibilità degli edifici, non elenca espressame­nte, tra i documenti necessari ai fini dell’otteniment­o dell’agibilità, il certificat­o di prevenzion­e incendi, anche se diverse normative regionali e locali ne prevedono la produzione, in quanto il suo rilascio sarebbe necessario per comprovare la sussistenz­a delle condizioni di sicurezza dello stabile.

Pertanto la mancanza del certificat­o di prevenzion­e incendi ( salve comunque diverse disposizio­ni della normativa regionale e locale) non dovrebbe inficiare la validità dell’agibilità a suo tempo rilasciata, soprattutt­o se la relativa richiesta venisse comunque tempestiva­mente presentata agli organi competenti. Per altro verso, la mancanza del certificat­o di prevenzion­e incendi non potrà comportare l’invalidità dell’atto di compravend­ita, bensì il ristoro dei costi sostenuti per inoltrare la pratica e il risarcimen­to dell’eventuale danno subito dall’acquirente.

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