RISPOSTE
D Chi può mettere in regola i lavoratori irregolari?
R La domanda di sanatoria può essere presentata dai datori di lavoro italiani, comunitari e stranieri con permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo.
D In quali settori si possono regolarizzare i lavoratori stranieri?
R Al momento, i settori interessati sono: a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi; affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza; c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
D Il datore di lavoro domestico deve essere una persona fisica?
R Di regola una persona fisica ma sono assimilabili ai datori di lavoro domestico le comunità religiose; le convivenze militari; le case famiglia; le comunità di recupero e/o assistenza disabili e le comunità focolari.
D Quali datori sono esclusi dalla sanatoria?
R Sono esclusi i datori di lavoro condannati (anche con sentenza non definitiva o patteggiata ai sensi dell’articolo 444 del Cpc), negli ultimi cinque anni per reati connessi a occupazione illegale di stranieri, intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.
La procedura è anche preclusa ai datori di lavoro che in passato hanno avviato procedure di emersione o hanno fatto richiesta di assunzione dall’estero di cittadini stranieri senza poi sottoscrivere il contratto di soggiorno o la successiva assunzione del lavoratore straniero (salvo cause di forza maggiore).
D Quali cittadini stranieri non possono essere regolarizzati?
R Sono esclusi gli stranieri espulsi per motivi di ordine pubblico o di sicurezza (articolo 13, comma 1 e 2 lettera c) del Dlgs 286/1998) o per motivi di prevenzione del terrorismo; segnalati come non ammissibili in Italia; che a prescindere da un provvedimento di espulsione, sono comunque considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato italiano o di altro Stato Schengen. Nel valutare la pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, con sentenza non definitiva o patteggiata, per reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza di reato.
D Quali requisiti devono avere gli stranieri da regolarizzare?
R Devono risultare presenti in Italia prima dell’8 marzo 2020 e non essersi allontanati successivamente. Le prove di tale presenza sono: il prelievo delle impronte digitali, la dichiarazione di presenza fatta in Questura, documenti provenienti da enti pubblici (tipo ( tipo referto medico).
D Può fare domanda di sanatoria anche il lavoratore straniero?
R I cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019,
non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi dalla presentazione dell’istanza. Devono risultare presenti in Italia all’8 marzo 2020, senza essersi poi allontanati, e devono aver svolto lavori nei settori dell’agricoltura, pesca, lavoro domestico, prima del 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità che saranno fissate nel decreto interministeriale.
D Quando si potrà fare la domanda di sanatoria e dove bisognerà presentarla?
R Le domande possono essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio 2020 presso: a) l’Inps per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato Ue; b) lo sportello unico per l’immigrazione per i lavoratori stranieri, per la regolarizzazione del rapporto di lavoro; c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno temporanei.
D Quanto si paga per la regolarizzazione?
R Il datore di lavoro dovrà versare 500 euro, oltre a una somma a forfait, ( che sarà fissata nel decreto interministeriale) a titolo retributivo, fiscale e contributivo. Per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo, lo straniero dovrà versare la somma di 130 euro, oltre ai costi per la richiesta del permesso di soggiorno.
D Sarà richiesto un reddito minimo del datore per la sanatoria?
R Sì, per evitare abusi. Il decreto interministeriale potrebbe considerare, oltre alla dichiarazione dei redditi, la disponibilità di altre entrate, quali ad esempio, l’assegno di invalidità. Per l’imprenditore agricolo si potrebbe fare riferimento, oltre al reddito agrario, anche ad altri indici quali il volume d’affari e i contributi comunitari percepiti.
D Quali procedimenti penali e amministrativi sono sospesi in attesa della sanatoria?
R Dal 20 maggio 2020 e fino alla conclusione dell’iter sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro collegati all’esistenza di un rapporto di “lavoro nero” e, per lo straniero, quelli relativi all’ingresso e il soggiorno illegale. Anche in caso di esito negativo delle sanatoria, verranno archiviati i procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per: a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per riduzione o mantenimento in schiavitù ( articolo 600 del Cp); b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in base all’articolo 603- bis del Codice penale .
D Che cosa succede se dopo la sanatoria finisce il rapporto di lavoro?
R Se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, lo straniero potrà chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.