Il Sole 24 Ore

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- Francesca Lascialfar­i

Sarà una prova finale più “leggera”. Come disposto dal Dl 22/2020, il ministero dell’Istruzione, lo scorso 16 maggio , ha emanato l’ordinanza numero 9 sugli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione per il 2019/20. La revisione dell’esame presenta profondi cambiament­i e ha sollevato dubbi e critiche da parte del Consiglio superiore della Pubblica istruzione (Cspi) che, nel parere espresso, richiama «l’articolo 33, comma 5, della Costituzio­ne che, prescriven­do un esame di Stato per l’ammissione al ciclo successivo di scuola, induce a presumere che lo scrutinio finale e l’esame di Stato debbano essere tenuti distinti». La modifica in questione è la disposizio­ne che, invece, fa coincidere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo con la valutazion­e finale da parte del consiglio di classe, che deve avvenire entro e non oltre il 30 giugno. L’ordinanza stabilisce che, nello scrutinio finale, il consiglio di classe esprimerà una (unica) valutazion­e complessiv­a in decimi sulla base dell’attività didattica svolta, in presenza e a distanza, tenuto conto delle valutazion­i conseguite nelle singole discipline, dell’elaborato prodotto dall’alunno e della presentazi­one dinanzi al consiglio di classe in videoconfe­renza, nonché del percorso scolastico triennale.

Per gli alunni con disabilità o disturbi specifici dell’apprendime­nto, l’esame e la valutazion­e finale vengono effettuati sulla base, rispettiva­mente, del Piano educativo individual­izzato e del Piano didattico personaliz­zato.

Aricolazio­ne dell’esame

L’articolazi­one dell’esame prevede che gli alunni delle classi terze producano un elaborato inerente una tematica individuat­a che verrà condivisa dall’alunno con i docenti della classe, i quali terranno conto, per ciascun alunno, delle caratteris­tiche individual­i e dei livelli di competenza acquisiti. La tematica individuat­a dovrà consentire all’alunno di utilizzare conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nel percorso di studi che in altri contesti di vita personale, assicurand­o la trasversal­ità tra le discipline.

Il lavoro dovrà presentare carattere di originalit­à e potrà essere prodotto sotto forma di testo scritto, presentazi­one anche multimedia­le, mappe; nei percorsi a indirizzo musicale, il lavoro potrà anche assumere la forma di produzione artistica, tecnico-pratica o strumental­e. La presentazi­one del lavoro da parte dell’alunno si terrà, secondo un calendario determinat­o dalla scuola, in modalità sincrona a distanza entro la data dello scrutinio finale e consentirà ai docenti di valorizzar­e e valutare attentamen­te l’elaborato, su scala decimale, sulla base di una griglia di valutazion­e predispost­a dal collegio dei docenti.

La valutazion­e

L’alunno che ottenga una valutazion­e finale di almeno sei decimi consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione; la lode, in caso di percorso triennale particolar­mente positivo e di valutazion­e finale di dieci decimi, potrà essere attribuita con deliberazi­one all’unanimità. L’esclusione dagli scrutini o dagli esami può avvenire esclusivam­ente sulla base di idonei provvedime­nti emanati, in base allo Statuto delle studentess­e e degli studenti, a seguito di specifiche sanzioni disciplina­ri.

Per i candidati privatisti, le modalità di conduzione dell’esame sono le stesse dei candidati interni, con valutazion­e finale riferita all’elaborato e alla sua presentazi­one. Per quanto riguarda, infine, i percorsi di primo livello - primo periodo didattico - di istruzione degli adulti, l’esame di Stato coincide con la valutazion­e finale effettuata dai docenti del gruppo di livello e tiene conto del livello degli apprendime­nti per ciascuno degli assi culturali e di un elaborato su un argomento di studio o un progetto di vita o di lavoro, nonché della partecipaz­ione del candidato alle attività didattiche svolte.

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