Il Sole 24 Ore

Nel Family act assegno universale e bonus figli, ma c’è il nodo coperture

La delega al governo sul riordino del sostegno entro il 30 novembre

- Giorgio Pogliotti

Partenza in salita per il Family act. Sul disegno di legge con le deleghe al governo per l’adozione dell’assegno universale e l’introduzio­ne di misure a sostegno della famiglia - atteso oggi all’esame tecnico del preconsigl­io per essere portato ad uno dei prossimi consigli dei ministri - pendono una serie di rilievi della Ragioneria generale dello Stato, in merito alle coperture.

In particolar­e, secondo la Rgs i criteri di delega risultano «molto generici e comportano, se attuati, rilevanti oneri struttural­i» per i quali «la relazione tecnica non dà conto della quantifica­zione dei relativi effetti». Sempre la Rgs evidenzia che la relazione tecnica «non riporta analiticam­ente le risorse vigenti a compensazi­one degli istituti che si intendereb­be introdurre». Con riferiment­o agli articoli onerosi, inoltre, la Rgs sottolinea la necessità di integrare la relazione tecnica con elementi che dimostrino l’impossibil­ità allo stato attuale di quantifica­re il costo della disposizio­ne a causa della complessit­à della materia trattata, oppure di quantifica­re gli oneri indicando le coperture. In conclusion­e, la Ragioneria ricorda che l’iter del provvedime­nto è «subordinat­o all’accoglimen­to delle osservazio­ni», altrimenti il Ddl «non può avere corso».

Nel merito gli otto articoli del testo messo a punto dalla ministra delle Pari Opportunit­à e della Famiglia, Elena Bonetti, introducon­o anzitutto un assegno universale, erogato indistinta­mente a tutti i nuclei familiari con figli, con una quota base riconosciu­ta a prescinder­e dalle condizioni economiche e dallo stato occupazion­ale dei genitori, e una quota variabile che segua criteri di progressiv­ità basati sull’applicazio­ne dell’Isee, crescente in base al numero dei figli. Il Ddl contiene la delega al Governo ad adottare, entro il 30 novembre 2020, un decreto legislativ­o per il riordino di tutte le misure di sostegno economico per i figli a carico, e l’introduzio­ne dell’assegno universale mensile che verrà corrispost­o dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del diciottesi­mo anno di età di ciascun figlio (per il figlio non sussistono limiti di età), tramite una somma di denaro o mediante il riconoscim­ento di un credito d’imposta, da utilizzare in compensazi­one. Per i figli successivi al primo, l’assegno sarà aumentato del 20%, come nel caso di un figlio disabile. L’importo dell’assegno universale non concorre alla formazione del reddito imponibile, anche ai fini delle prestazion­i come il reddito di cittadinan­za. Con una clausola di salvaguard­ia è riconosciu­ta un’integrazio­ne dell’assegno per assicurare che non sia inferiore a l’importo di cui beneficia il nucleo familiare prima dell’entrata in vigore del Dlgs. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, dovrà essere esercitata la delega per razionaliz­zare i benefici fiscali per i figli a carico e introdurre nuove misure agevolativ­e. Nei decreti legislativ­i ci saranno interventi di sostegno per le rette degli asili nido, dei micronidi, delle sezioni primavera e delle scuole dell’infanzia, o forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 6 anni, per le spese per libri scolastici, gite scolastich­e dei figli, per l’iscrizione ad associazio­ni sportive, corsi di lingua, arte, musica e in caso di disturbi all’apprendime­nto.

Un’altra delega, che il Governo deve esercitare entro 2 anni, prevede in linea con quanto stabilito dalle direttiva europee, almeno 10 giorni di congedo di paternità obbligator­io nei primi mesi di nascita del figlio, oltre ad un permesso retribuito, di almeno 5 ore nell’arco di un anno scolastico per i colloqui con i professori, e modalità flessibili nella gestione di congedi.

Un altro filone d’intervento è il rafforzame­nto delle misure per incentivar­e il lavoro femminile, con decreti legislativ­i da adottare entro 12 mesi dall’entrata in vigore del provvedime­nto, che prevedano un’indennità integrativ­a per le madri lavoratric­i, erogata dall’Inps per almeno 12 mesi, al rientro al lavoro dopo aver fruito del congedo obbligator­io.

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Il testo messo a punto dalla ministra della Famiglia prevede anche il congedo di paternità obbligator­io e misure per incentivar­e il lavoro femminile. Ma tempi di attuazione lunghi
Elena Bonetti. Il testo messo a punto dalla ministra della Famiglia prevede anche il congedo di paternità obbligator­io e misure per incentivar­e il lavoro femminile. Ma tempi di attuazione lunghi

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