Dogane, versamenti sospesi per 190 milioni
L’Agenzia potrà valutare casi che non rientrano nei precedenti decreti Avrà un ruolo cruciale l’attestazione del professionista
Primo bilancio delle istanze ricevute: la sospensione dei versamenti dei diritti doganali vale già oltre 190 milioni a fronte di 651 richieste.
La sospensione dei versamenti dei diritti doganali vale già oltre 190 milioni a fronte di 651 richieste di stand by. È il primo bilancio delle istanze ricevute dalle Dogane, che cumula sia la moratoria del decreto cura Italia legata ai codici Ateco sia quella del decreto Liquidità imperniata sul calo del fatturato e dei corrispettivi. Ed è un bilancio che guarda già all’ulteriore sospensione prevista dal Dl rilancio (articolo 161) che consente di rinviare di 60 giorni i pagamenti in scadenza tra il 1° maggio e il 31 luglio. Con l’apertura del provvedimento attuativo delle Dogane (determina 152155/2020) che consentirà anche agli operatori economici non rientranti nelle condizioni previste per le prime due sospensioni di dimostrare le situazioni di difficoltà economica intervenute.
I dati parlano di istanze concentrate nelle aree del Nord. Da Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta è arrivato il 37,5% delle istanze per un valore corrispondente al 40% degli importi rinviati. La maggiore spinta è arrivata con il rinvio in base ai parametri del cura Italia, ossia i soggetti messi in ginocchio dall’emergenza e che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift: il 74% degli importi rinviati appartiene a questa primissima fase collegata ai codici Ateco. I requisiti di calo di fatturato e corrispettivi (-33% per chi ha ricavi o compensi fino a 50milioni e -50% per chi sta sopra) copre l’altro 36% dei rinvii.
Per accedere alla nuova sospensione bisogna presentare una richiesta con annessa autocertificazione. Mentre chi rientra tra le categorie per cui il cura Italia aveva già disposto la sospensione non deve presentare ulteriore documentazione, la determina delle Dogane sottolinea che a sostegno dell’indicazione del calo del fatturato sarà necessaria un’attestazione di professionisti iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o al registro dei revisori contabili o all’Albo speciale delle società di revisione.
Stesso discorso per quanti non rientrano nelle due precedenti categorie ma si trovano in condizioni di difficoltà. Gli uffici possono «valutare istanze degli operatori economici supportate nell’autocertificazione da ulteriori ragioni che possono aver determinato una carenza di liquidità ovvero effetti di natura sociale». Un margine di discrezionalità che l’Agenzia si “ritaglia” grazie all’articolo 112, comma 3, del Codice doganale dell’Unione (Cdu) in base a cui «le autorità doganali possono rinunciare a chiedere una garanzia o ad applicare un interesse di credito quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che ciò provocherebbe gravi difficoltà di carattere economico o sociale».