Niente deduzione di contributi facoltativi
I contribuenti non residenti non possono dedurre dal reddito complessivo prodotto in Italia i contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. Il principio - confermato dall'agenzia delleEntrate nella risposta a interpello 148 pubblicata il 26 maggio - è contenuto nell'articolo 24 del Tuir che detta le regole per la determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti.
Per questi ultimi, l'Irpef si calcola esclusivamente sui redditi prodotti nel territorio dello stato e dal reddito complessivo è consentita la deduzione solo di alcuni oneri previsti dall'articolo 10, tra i quali non figurano i contributi previdenziali.
Il reddito prodotto in Italia dai non residenti, proseguono le entrate, costituisce un parametro insufficiente della capacità contributiva complessiva, in quanto rappresenta solo una parte del reddito assoggettato a tassazione nel paese della fonte. L'unica eccezione è rappresentata dal comma 3-bis del medesimo articolo 24, che estende gli stessi benefici fiscali previsti per i contribuenti italiani ai cosiddetti «non residenti Schumacker».
Si tratta in particolare di soggetti residenti in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni, che hanno prodotto in Italia almeno al 75% del reddito complessivo e che non usufruiscono di agevolazioni fiscali analoghe nello stato di residenza.